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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento dell’-OMISSIS-, avente ad oggetto «Riscontro istanza di accesso agli atti ex l. 241/1990, valutazione intermedia performance individuale periodo 1.1.2025-30.6.2025», con il quale l’INPS ha rigettato l’istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente in data 15.1.2025 e relativa all’anzidetta valutazione; e per la condanna dell’I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione degli atti richiesti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202600122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi alla valutazione intermedia della performance individuale per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, funzionaria in servizio presso una sede provinciale dell’INPS, ha chiesto l’accesso ai documenti presupposti e connessi alla propria valutazione intermedia della performance individuale, inclusi gli atti relativi all’avvio del ciclo valutativo, all’assegnazione degli obiettivi, alla raccolta delle informazioni sul contributo lavorativo, agli eventuali disallineamenti rispetto agli obiettivi, ai feedback, alla calibrazione dei giudizi, ai parametri statistici, agli indici di concentrazione e ai valori soglia. L’INPS ha consentito l’accesso soltanto ad alcuni atti generali e alla scheda di valutazione, negandolo per i modelli di calibrazione, i parametri di analisi, le analisi statistiche e gli altri elementi metodologici, ritenuti non qualificabili come documenti amministrativi individuali e non direttamente incidenti sulla posizione della dipendente. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 1 e degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli artt. 3, commi 1 e 3, e 4 del d.lgs. 150/2009 e della delibera INPS n. 173/2025, sostenendo che l’accesso fosse strumentale alla tutela dei propri interessi e alla partecipazione consapevole al ciclo di valutazione, anche prima della valutazione finale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto l’interesse della dipendente all’accesso, ritenendo sufficiente un interesse giuridicamente tutelato e un rapporto di strumentalità ampio tra tale interesse e i documenti richiesti. L’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono valutare anticipatamente l’influenza o la decisività dei documenti rispetto a un eventuale giudizio o rimedio, poiché tale apprezzamento spetta all’autorità eventualmente investita della controversia principale. L’accesso è ammesso anche in relazione all’attività di diritto privato dell’amministrazione, compresa la gestione del rapporto di lavoro pubblico. Il giudice ha inoltre ritenuto che la trasparenza sia componente essenziale del sistema di misurazione e valutazione della performance: la dipendente deve poter conoscere i criteri, i dati e gli atti relativi alle diverse fasi del ciclo valutativo, inclusa la valutazione intermedia, che può incidere sul successivo andamento della performance e consentire feedback, correzioni e recupero degli eventuali scostamenti. Gli atti richiesti erano sufficientemente individuabili mediante i riferimenti contenuti nella delibera INPS n. 173/2025; non era necessario indicarne protocollo e data, non conosciuti dalla richiedente. Il TAR ha escluso che l’INPS potesse sottrarsi all’accesso qualificando gli elementi richiesti come mere informazioni o componenti metodologiche, rilevando che l’accesso deve essere garantito anche rispetto a dati, processi decisionali e informazioni gestiti mediante sistemi informatici o algoritmi. La dipendente ha diritto di conoscere l’esistenza di eventuali processi decisionali automatizzati che la riguardino e di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, ferma la necessità di un contributo umano capace di controllare, validare o smentire l’esito automatizzato. L’INPS è stata condannata a consentire l’accesso entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso presuppone un interesse giuridicamente rilevante e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta; il nesso strumentale va inteso in senso ampio e può riguardare anche esigenze di tutela stragiudiziale o partecipativa.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso difensivo non può essere subordinato a una valutazione anticipata della fondatezza o decisività dei documenti rispetto alla controversia eventualmente proponibile.

  • art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006

    Il richiedente è tenuto ad “indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione”.

    È sufficiente indicare gli elementi essenziali che consentano di individuare il documento; non può essere imposto il numero o la data di protocollazione di atti non conosciuti dal richiedente.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 150/2009

    Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

    La trasparenza delle informazioni sulla misurazione e valutazione della performance impone modalità di comunicazione idonee a rendere conoscibili e comprensibili i relativi criteri e risultati.

  • art. 4, d.lgs. 150/2009

    La conoscenza dei documenti connessi alle diverse fasi del ciclo di gestione della performance è funzionale all’attuazione dei principi di trasparenza e comprensibilità del sistema valutativo.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 150/2009

    La valutazione della performance individuale riguarda anche obiettivi di gruppo, contributo individuale e abilità osservabili del dipendente.

  • art. 10, d.lgs. 150/2009

    I documenti di rappresentazione della performance devono essere redatti e pubblicati annualmente secondo modalità idonee ad assicurare la trasparenza del sistema.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso il giudice amministrativo deve verificare la sussistenza dei presupposti del diritto ostensivo senza sostituirsi al giudice eventualmente competente sulla controversia principale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento nel testo della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, l’interesse giuridicamente rilevante e il rapporto di strumentalità con i documenti devono essere valutati in astratto e in senso ampio; l’accesso può essere funzionale a una tutela giudiziale, stragiudiziale o partecipativa anche prima dell’effettivo avvio di un’azione.
  • L’amministrazione e il giudice investito della domanda di accesso non possono anticipare la valutazione sulla rilevanza, influenza o decisività dei documenti richiesti rispetto alla controversia principale, poiché tale apprezzamento spetta eventualmente al giudice competente su quest’ultima.
  • Il dipendente pubblico valutato ha diritto di conoscere gli atti e i documenti relativi alle diverse fasi del ciclo di misurazione e valutazione della performance, inclusi quelli relativi alla valutazione intermedia, quando la loro conoscenza è funzionale alla trasparenza del sistema e alla possibilità di correggere o recuperare la performance nel corso dell’anno.
  • La richiesta di accesso è sufficientemente specifica quando indica gli elementi essenziali che consentono all’amministrazione di individuare i documenti, anche mediante il richiamo alle disposizioni interne che ne prevedono formazione e contenuto; non è necessario indicare estremi di protocollo o dati non conosciuti dal richiedente.
  • Il diritto di accesso può riguardare dati, atti, processi decisionali e informazioni gestiti mediante sistemi informatici o algoritmi. L’amministrazione non può opporre la difficoltà tecnica di conoscenza dei meccanismi automatizzati e deve fornire informazioni significative sulla logica utilizzata, assicurando un contributo umano idoneo a controllare, validare o smentire l’esito automatizzato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTrattamento economico e previdenziale
RamiAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

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