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Sentenza

Sentenza n. 2623/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato derivante dal Decreto ex L. 89/2001 - Rep. 3213 / 2021 - emesso dalla Corte di Appello di Napoli, depositato in Cancelleria il 28.06.2021, all''esito del procedimento n.R.G. 498 / 2021 (legge Pinto).

Giustizia amministrativa202302981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli emesso ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Napoli, passato in giudicato, con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare euro 2.400,00, oltre interessi dalla domanda e spese processuali. Nel corso del giudizio, dopo la sospensione disposta in applicazione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il ricorrente ha rinnovato la domanda di pagamento secondo le modalità telematiche previste dalla piattaforma SIAMM-Pintopaga. Il Ministero ha quindi eseguito integralmente il giudicato. Persistendo l’interesse alla regolazione delle spese, il ricorrente ha chiesto una pronuncia sulla soccombenza virtuale, deducendo che il ritardo dell’amministrazione lo aveva costretto a promuovere il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento integrale delle somme dovute ha realizzato l’esecuzione del giudicato. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero della Giustizia alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, ritenendo che l’amministrazione avesse omesso di ottemperare tempestivamente al giudicato civile e avesse così costretto il ricorrente a proporre il ricorso davanti al TAR. Il giudice ha inoltre valorizzato l’ulteriore prolungamento dell’attività processuale determinato dalla sospensione del giudizio, ritenuta priva di giusti motivi imputabili al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha verificato l’intervenuta esecuzione del giudicato e ha definito il giudizio.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    La disposizione, come innovata, ha costituito il presupposto della sospensione del giudizio in attesa della rinnovazione della domanda di pagamento mediante le modalità telematiche previste.

  • l. 89/2001

    È la legge in base alla quale era stato emesso il decreto della Corte d’Appello costituente il titolo esecutivo, relativo all’equa riparazione per durata irragionevole del processo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta realizzazione dell’interesse sostanziale azionato.
  • L’intervenuto pagamento del dovuto non esclude la decisione sulle spese processuali, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L’amministrazione che esegue tardivamente un giudicato, costringendo il beneficiario a promuovere il giudizio di ottemperanza, può essere condannata alle spese anche se il pagamento interviene prima della definizione della causa.
  • Ai fini della regolazione delle spese, rilevano anche gli ulteriori aggravamenti del giudizio non imputabili al ricorrente, compresa la sospensione disposta in applicazione della disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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