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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42889/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva escluso due circostanze aggravanti (la "violenza sulle cose" e l'"esposizione alla pubblica fede") e aveva assolto l'imputata per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il P.G. censurava la valutazione dei fatti in relazione agli artt. 625, comma 1, nn. 2) e 7) c.p., sostenendo che l'imputata avesse volontariamente asportato le placche antitaccheggio e occultato la merce, configurando così la violenza sulle cose, e contestando altresì l'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto l'eccezione difensiva sull'omessa notifica del ricorso (art. 584 c.p.p.) ritenendo che la mancata notifica non produca l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata. Sul merito ha accolto il motivo relativo alla circostanza aggravante della "violenza sulle cose": la manipolazione e asportazione della placca antitaccheggio integra l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2) c.p. Viceversa ha rigettato la censura relativa all'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede", ritenendo che l'esclusione di tale aggravante da parte del Tribunale fosse supportata dall'assenza di prova di sorveglianza o controllo continuo ed efficace; la tesi del P.G. non ha dimostrato che tale controllo fosse inesistente. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose e rinviata al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è rigettato e rimane ferma l'assoluzione per particolare tenuità come decisa in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 2) c.p. (violenza sulle cose)

    La Corte ha interpretato che la "violenza sulle cose" può manifestarsi anche nei confronti dello strumento materiale di protezione della cosa (es. placca antitaccheggio): la manomissione o asportazione di tali dispositivi integra l'aggravante.

  • art. 625, primo comma, n. 7) c.p. (esposizione alla pubblica fede)

    L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è esclusa salvo la presenza di condizioni concrete di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione; l'assenza di prova di tali condizioni legittima l'esclusione dell'aggravante.

  • art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)

    La sentenza di primo grado aveva assolto l'imputata per particolare tenuità e tale statuizione non è stata rimossa dalla Cassazione nel resto: l'annullamento è limitato alla valutazione dell'aggravante della violenza sulle cose.

  • art. 584 c.p.p. (notificazione dell'impugnazione del pubblico ministero alle parti private)

    La Corte conferma l'orientamento secondo cui la mancata notificazione dell'appello del P.M. alle parti private non determina l'inammissibilità dell'impugnazione dello Stato né la nullità del processo del grado successivo, ma comporta solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (requisitoria scritta e disciplina processuale durante emergenza)

    Si è fatto riferimento alla possibilità di requisitoria scritta ex norma emergenziale; la Corte ha esaminato la requisitoria del Sostituto Procuratore generale depositata ai sensi della disciplina vigente.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. (limiti dell'impugnazione)

    La censura del ricorso è stata considerata nei limiti consentiti dalle disposizioni processuali in materia di motivi ammissibili e limiti dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La manomissione o asportazione di dispositivi di protezione della merce (es. placche antitaccheggio) può integrare la circostanza aggravante della "violenza sulle cose" ai sensi dell'art. 625 c.p., anche se la violenza non è esercitata direttamente sulla res stessa ma sullo strumento materiale apposto sulla cosa.
  • L'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" richiede valutazione concreta delle condizioni di sorveglianza: è necessario provare l'esistenza di controllo continuativo, costante e specificamente efficace a impedire la sottrazione perché l'aggravante sia esclusa.
  • La mancata notifica dell'impugnazione del pubblico ministero alle parti private non invalida automaticamente l'impugnazione statale; essa incide solo sul diritto della parte privata a proporre un'impugnazione incidentale (decorrenza dei termini).
  • L'annullamento parziale di una sentenza per specifiche statuizioni (es. esclusione di una aggravante) comporta il rinvio per nuovo giudizio limitatamente al punto viziato, mentre le altre valutazioni rimangono ferme se non censurate con esito favorevole.
  • Nelle impugnazioni basate su qualificazioni aggravanti, la valutazione dei fatti materiali e delle condizioni di sorveglianza deve essere dettagliata e motivata: ove il giudice di merito abbia rilevato carenza probatoria su un elemento, la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito senza adeguata ricostruzione probatoria.

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