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Sentenza

Sentenza del 03/02/2021 n. 653 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Accoglimento del ricorso in primo grado - Compensazione delle spese di giudizio- Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso riguarda l'impugnazione di un atto impositivo; la questione centrale era se, nonostante l'accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, fosse legittima la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. La Commissione ha ritenuto che, alla luce della disciplina speciale del processo tributario (art. 15, co.1, d.lgs. 546/1992) e della giurisprudenza di legittimità, la compensazione delle spese è illegittima quando il ricorso è accolto integralmente in favore del contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e ha escluso la possibilità di compensazione delle spese di giudizio: le spese sono state quindi poste a carico della parte resistente (l'Amministrazione finanziaria). La decisione si richiama alla norma speciale del processo tributario e alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che nega la compensazione quando sussiste una netta soccombenza della pubblica amministrazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 15, co. 1

    La parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del giudizio.

    La norma stabilisce il principio della condanna della parte soccombente alle spese nel processo tributario; quando il ricorso è accolto in favore del contribuente, la parte resistente è soccombente e deve essere condannata alle spese, ostando alla compensazione.

  • c.p.c., art. 91

    L'art. 91 c.p.c. prevede la possibilità, in casi particolari (es. soccombenza reciproca o motivate ragioni), di disporre la compensazione delle spese nel processo civile; nei giudizi tributari tuttavia detta possibilità non prevale sulla disciplina speciale di cui all'art. 15 d.lgs. 546/1992 quando il ricorso è accolto integralmente dal giudice tributario.

Massime di principio

  • Se la Commissione Tributaria Provinciale accoglie integralmente il ricorso del contribuente, la compensazione delle spese di giudizio è illegittima e le spese devono essere poste a carico della parte resistente (amministrazione).
  • La disciplina speciale del processo tributario (art. 15 d.lgs. 546/1992) prevale sulla facoltà di compensazione prevista dal codice di procedura civile quando c'è una chiara soccombenza di una delle parti.
  • La compensazione delle spese può essere valutata solo in ipotesi di soccombenza reciproca o in presenza di motivate e straordinarie ragioni che giustifichino una deroga; in mancanza di ciò, il giudice tributario deve seguire la regola della condanna della parte soccombente.
  • È opportuno, in caso di vittoria del contribuente, chiedere espressamente la condanna alle spese e la loro liquidazione in dispositivo per evitare tentativi di compensazione non conformi alla giurisprudenza.
  • La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 930/2015; 373/2015; 1091/2016) conferma il principio per cui l'accoglimento del ricorso tributario esclude, di regola, la compensazione delle spese.

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