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Sentenza

Sentenza n. 918/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato nel procedimento di VIA e nel procedimento unico in materia ambientale relativo a un impianto agrovoltaico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 5 agosto 2022 un’istanza di VIA, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006, per un impianto agrovoltaico di 35,40 MW e per le relative opere di connessione alla rete elettrica nel Comune di Butera. Il MASE ha comunicato la procedibilità dell’istanza e pubblicato la documentazione il 10 marzo 2023; successivamente, dopo osservazioni e integrazioni progettuali ripubblicate il 6 agosto 2024, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di provvedimento VIA e il MASE non ha adottato il provvedimento finale. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio della Commissione, del Ministero della Cultura e del MASE, nonché l’omesso esercizio dei poteri sostitutivi da parte del MASE e la mancata conclusione del procedimento VIA e del procedimento unico ambientale ex art. 27 del d.lgs. 152/2006. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna del MASE alla conclusione del procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittimo il silenzio del MASE, ritenendo ampiamente superati i termini perentori previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006: 130 giorni per l’istruttoria e la predisposizione dello schema da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e ulteriori 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro 20 giorni. Il giudice ha affermato che l’obbligo del MASE di concludere il procedimento è autonomo e non viene meno per l’inerzia della Commissione tecnica o dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali; in tali casi il MASE deve acquisire i pareri mancanti oppure esercitare i poteri sostitutivi. Ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il MASE è stato obbligato a riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e a concluderlo entro i successivi 90 giorni. È stato nominato, per il caso di persistente inottemperanza e previa istanza della parte, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il MASE è stato inoltre condannato a rimborsare il 50% dei diritti di istruttoria, pari a 5.684 euro, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, nonché al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA relativa al progetto energetico.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la pubblicazione del progetto e la consultazione del pubblico nella procedura di VIA.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti rientranti nell’ambito PNRR-PNIEC, stabilisce termini accelerati e perentori per la conclusione dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento VIA: 130 giorni per la Commissione tecnica e 30 giorni per il provvedimento finale, con concerto del Ministero della Cultura entro 20 giorni.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Riconosce al proponente il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria quando i termini di conclusione del procedimento VIA non sono rispettati.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Prevede il potere sostitutivo destinato a fronteggiare l’inerzia nel procedimento di VIA.

  • art. 27 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento unico in materia ambientale, la cui conclusione non può essere indefinitamente ritardata dall’inerzia degli organi o delle amministrazioni coinvolte.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione avverso il silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 91 c.p.c.

    Giustifica la condanna alle spese della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA relativi a progetti rientranti nell’ambito PNRR-PNIEC, i termini stabiliti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 hanno carattere perentorio e il loro superamento determina l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione procedente.
  • Il MASE conserva un obbligo autonomo di concludere il procedimento di VIA anche quando la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non abbia predisposto lo schema di provvedimento o l’amministrazione competente alla tutela paesaggistica e culturale non abbia reso il concerto o il parere endoprocedimentale.
  • L’inerzia degli organi o delle amministrazioni coinvolte in adempimenti istruttori o consultivi non esonera il MASE dall’obbligo di provvedere: esso deve acquisire gli apporti mancanti oppure esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legge.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di riattivare e concludere il procedimento entro termini specifici e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il mancato rispetto dei termini perentori del procedimento di VIA comporta, nei casi previsti dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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