Cassazione Penale, Sentenza n. 18922/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva annullato il decreto del GIP (8/9/2025) che aveva disposto il sequestro preventivo fino a euro 4.836.259,20 per presunta frode fiscale (art. 2 D.Lgs. 74/2000) relativa all'utilizzo di fatture emesse da società 'cartiere' per gli anni d'imposta 2019-2022. Il PM denunciava che il Tribunale del riesame aveva ecceduto nei limiti del sindacato e aveva anticipato il merito ritenendo non provata la consapevolezza del carattere fittizio delle fatture da parte degli amministratori.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza del Tribunale di Avellino e rinviando il procedimento per nuovo esame. La Cassazione ha stabilito che il giudice del riesame deve limitarsi a valutare l'astratta configurabilità del reato e la congruità degli elementi offerti dall'accusa, senza entrare in una decisione anticipata del merito; l'assenza dell'elemento soggettivo può essere rilevata in sede di riesame solo se emerge in modo evidente (ictu oculi). Il Tribunale aveva invece svolto una valutazione di merito non consentita.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 74/2000
La norma configura la frode fiscale tramite l'uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; in sede di riesame va verificata la sussumibilità astratta del fatto in questa fattispecie tramite la congruità degli elementi forniti dall'accusa.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari: il giudice del riesame deve limitarsi a verificare il fumus del reato in termini di congruità degli elementi probatori esposti e non può sostituirsi al giudice di merito, potendo escludere l'elemento soggettivo solo se ciò risulta 'ictu oculi'.
Massime di principio
- Il giudice del riesame (Tribunale) deve limitare il proprio controllo alla astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti) e alla congruità degli elementi esposti dall'accusa, evitando una valutazione anticipata del merito.
- L'assenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza del carattere fittizio delle fatture) può escludere la misura cautelare solo se emerge in modo chiaro e immediato (ictu oculi); deduzioni difensive complesse che richiedono approfondimenti non sono, di per sé, sufficienti per annullare il sequestro in sede di riesame.
- La produzione di documentazione difensiva (es. protocolli di controllo fornitori, DURC, scambi e-mail, volantini, bilanci) è rilevante ma non obbligatoriamente decisiva in riesame salvo che dimostri inequivocabilmente l'assenza della consapevolezza dell'illecito.
- La presenza di fatture emesse da società prive di concreta struttura (cosiddette 'cartiere') e l'uso sistematico nelle dichiarazioni costituiscono elementi congrui per sostenere il fumus del reato fiscale ai fini del sequestro preventivo.
- Se il giudice del riesame ritiene che l'accertamento della buona o cattiva fede richieda un esame fattuale complesso, deve rinviare o confermare la misura basandosi sulla congruità degli elementi presentati, evitando di sostituirsi al giudice di merito.
- Per la difesa, la strategia efficace in casi simili consiste nel fornire prove chiare e immediate (documenti incisivi) che possano rendere evidente, anche in sede di riesame, l'assenza dell'elemento soggettivo; altrimenti tali prove saranno valutate nella fase di merito.
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