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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49673/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 172, comma 4, e 585 c.p.p.: sostiene che, per effetto della sospensione feriale (L. 7/10/1959 n.792, come modificata), il dies a quo per proporre impugnazione debba essere fissato dopo il periodo di sospensione in modo favorevole al reo (avvio del termine il 2 settembre), rendendo tempestivo l'appello; 2) mancanza di querela per fatti del 11/06/2017 e del 28/09/2017, essendo la querela presentata il 15/01/2018 e quindi tardiva rispetto a quegli episodi; 3) violazione degli artt. 595, 598 e 599 c.p. per mancato esame di specifici motivi di appello da parte del giudice d'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di primo grado era stata depositata il 04/08/2022 e l'appello era stato depositato il 01/10/2022; secondo la giurisprudenza consolidata il dies a quo per l'impugnazione contro sentenza depositata nel periodo feriale comincia a decorrere dal 1° settembre (giorno non compreso), con conseguente scadenza del termine il 30/09/2022, pertanto l'appello proposto il 01/10/2022 risultava tardivo. Per tale ragione le altre censure non sono state esaminate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata respinta la richiesta tardiva della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questo articolo nel senso che, quando la sentenza è depositata nel periodo feriale, il dies a quo per proporre impugnazione si colloca nel 1° settembre (giorno non compreso), e quindi il termine processuale inizia a decorrere dopo il periodo di sospensione feriale.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma rilevante al computo dei termini; la Corte ritiene che non deroga al principio stabilito dall'art. 172, comma 4, sul differimento dell'inizio del termine per le impugnazioni depositate nel periodo feriale.

  • legge 7 ottobre 1959, n. 792 (periodo feriale), art. 1

    "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"

    Stabilisce la sospensione feriale (tradizionalmente 10-31 agosto) e la regola che, se un termine ha inizio durante la sospensione, l'inizio è differito; la Corte lo applica congiuntamente all'art.172 c.p.p. per definire il dies a quo.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. con L.176/2020) e successive modificazioni

    Norma richiamata in relazione alla procedura di discussione e alla possibilità di requisitoria scritta: la Corte registra che non vi fu richiesta tempestiva di discussione orale e che il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con conclusione per l'inammissibilità.

  • artt. 595, 598 e 599 cod. pen.

    Norme sostanziali penali richiamate dal ricorrente (reato di diffamazione e connesse norme): la Corte non le ha esaminate nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività dell'impugnazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma invocata ai fini della delimitazione dei motivi ammissibili in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti consentiti, ma è stato comunque dichiarato inammissibile per altre ragioni processuali (tardività).

Massime di principio

  • Se la motivazione della sentenza è depositata durante il periodo feriale, il dies a quo per proporre impugnazione non coincide materialmente con la data di deposito ma comincia a decorrere dopo la sospensione (la giurisprudenza individua il 1° settembre come riferimento, giorno non incluso): calcolare con attenzione i termini partendo da questa regola.
  • Un'impugnazione depositata anche di un solo giorno oltre il termine processuale è normalmente inammissibile e impedisce l'esame delle questioni di merito; per evitare la decadenza occorre depositare entro il termine o chiedere tempestivamente restituzione/restitutio quando ricorrono i presupposti.
  • La questione preliminare della tempestività dell'impugnazione prevale sulle censure di merito: se il giudice dichiara l'impugnazione tardiva, non verranno esaminate le altre doglianze.
  • Quando si contestano profili di querela-temporalità, verificare con precisione le date dei fatti e i termini implicati dalla querela; se la querela è tardiva rispetto ad alcuni episodi, quei profili possono determinare l'estinzione del procedimento solo per quegli specifici fatti.
  • In cassazione, la parte civile che chiede la liquidazione delle spese deve intervenire tempestivamente e fornire un contributo specifico al contrasto dei motivi di impugnazione; richieste tardive o generiche possono essere respinte.

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