Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi asseritamente dovuti a un soggetto che aveva svolto attività di amministratore della società. La società proponeva opposizione davanti al Tribunale, che la accoglieva e liquidava le spese di lite solo per le prime due fasi. In appello la Corte territoriale riformava parzialmente la decisione e rideterminava le spese, ponendole a carico del soccombente in misura pari a euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre esborsi e accessori. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nella liquidazione dei compensi di difesa perché, secondo quanto affermato nella motivazione della sentenza impugnata, avrebbe dovuto applicare i valori medi dei parametri forensi, mentre nel dispositivo avrebbe liquidato un importo inferiore. Il resistente rimaneva intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura prospettasse formalmente una violazione di legge, ma in realtà investisse la discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, discrezionalità esercitabile entro i limiti minimo e massimo dei parametri forensi. Poiché l’importo liquidato dalla Corte d’appello risultava comunque compreso tra tali limiti, non sussisteva la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014. La Corte ha inoltre osservato che l’eventuale difformità tra richiamo ai compensi medi e importo finale avrebbe potuto, al più, integrare un vizio motivazionale, non una violazione di legge nei termini denunciati. Non sono state pronunciate spese nei confronti dell’intimato rimasto tale; tuttavia, essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata dal consigliere delegato allo spoglio; ciò ha comportato l'applicazione del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. richiamato dal terzo comma della stessa norma processuale.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura era formalmente dedotta come violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha escluso che vi fosse una reale violazione di norme giuridiche nella liquidazione delle spese.
artt. 4 e 5 d.m. n. 55 del 2014
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo dei parametri; non esiste un vincolo normativo a liquidare i compensi ai valori medi, che sono solo orientativi e derogabili con adeguata motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di liquidazione dei compensi professionali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, il sindacato di legittimità non consente di censurare la scelta del giudice quando l'importo liquidato resti compreso tra i valori minimi e massimi della tabella.
- La mera doglianza secondo cui il giudice avrebbe dovuto applicare i valori medi dei parametri forensi non integra, di per sé, una violazione di legge, poiché il sistema attribuisce al giudice un potere discrezionale entro il range tabellare.
- Se la parte lamenta una discordanza tra motivazione e dispositivo sulla misura dei compensi, la censura non va automaticamente sussunta nella violazione di legge, potendo semmai porre un problema diverso, di tipo motivazionale o di coerenza interna della decisione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la decisione è resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c.
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