Cassazione Penale, Sentenza n. 23320/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che ha confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per il possesso di 21 grammi di hashish. Il ricorrente articolava tre censure: (1) vizio nella valutazione delle prove e nella interpretazione giuridica che avrebbe portato all'affermazione della finalità di spaccio; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità (art. 131-bis c.p.); (3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, nonostante in primo grado fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile o infondato. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valutato globalmente gli elementi fattuali (quantità, numero di dosi, somme di denaro, contesto) per inferire la finalità di spaccio. Ha ritenuto corretta la esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la non configurabilità della lieve entità data la quantità e il disvalore complessivo. Sul piano della pena, lo scostamento dal minimo edittale è stato considerato marginale e adeguatamente motivato. Quanto al beneficio della non menzione, la Corte ha ricordato che il giudice di merito può concedere la sospensione condizionale e allo stesso tempo negare la non menzione, non essendovi contraddittorietà automatica tra i due benefici.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio
La Corte conferma che la detenzione di 21 grammi di hashish, valutata con gli elementi di contesto (numero di dosi, denaro, modalità), può integrare la finalità di cessione ex art. 73 comma 5, ove la valutazione globale escluda l'uso esclusivamente personale
codice penale, art. 131-bis
causa di non punibilità per la lieve entità del fatto
Il beneficio della lieve entità è escluso quando la quantità e il disvalore complessivo della condotta non sono compatibili con la lieve offensività; la valutazione appartiene al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per vizio logico-giuridico manifesto
codice penale, art. 133
determinazione della pena e valutazione delle circostanze
Il giudice può discostarsi dal minimo edittale per ragioni adeguatamente motivate; tale discrezionalità, se argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio evidente
codice penale, art. 240
La Corte distingue tra confisca diretta di somme e uso delle stesse come elemento indiziario: l'assenza di immediata pertinenzialità può impedire la confisca, senza escludere che il denaro possa essere valorizzato inferenzialmente per provare finalità di spaccio
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 56100/2018)
principio sulla compatibilità tra benefici (sospensione condizionale e non menzione)
È consolidato il principio secondo cui la concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale) e il diniego di un altro (es. non menzione) non sono di per sé contraddittori, avendo finalità diverse, salvo specifiche ragioni che evidenzino la contraddittorietà
Massime di principio
- La sussistenza della finalità di spaccio va valutata in modo globale: quantità della sostanza, numero di dosi, modalità di confezionamento, disponibilità di denaro e contesto possono legittimamente essere combinati per inferire la destinazione alla cessione
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (lieve entità) è esclusa quando il quadro fattuale e la quantità non risultano compatibili con una offensività minima; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici manifesto
- Il giudice può motivare uno scostamento marginale dal minimo edittale: se la motivazione è puntuale e coerente (es. numero di dosi), lo scostamento è legittimo e non annullabile in Cassazione
- La confisca richiede pertinenza diretta; somme non immediatamente riconducibili alla condotta possono comunque essere utilizzate come elemento indiziario per la finalità di spaccio, senza che ciò implichi automaticamente confisca
- La concessione di un beneficio (sospensione condizionale) e il diniego di un altro (non menzione) non costituiscono di per sé contraddizione: hanno scopi diversi e il giudice di merito può legittimamente valutare in termini differenti i requisiti per ciascuno
- In sede di legittimità il rimedio contro la valutazione delle prove richiede la dimostrazione di una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; la mera proposta di una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente
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