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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7868/2020 del 16/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano originario del Punjab, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Crotone relativo allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria e, in subordine, al permesso per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan dopo aver ricevuto minacce di morte dai parenti della fidanzata, con la quale era scappato per sposarsi nonostante l’opposizione delle famiglie; la donna sarebbe morta in seguito alle percosse subite insieme al ricorrente da parte dei fratelli di lei. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 4 marzo 2017, aveva rigettato l’opposizione, giudicando il racconto lacunoso e incerto e comunque inidoneo a fondare una forma di protezione. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 272/2018, depositata il 7 maggio 2018, aveva respinto l’appello. In cassazione il richiedente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenuta troppo breve e inidonea a giustificare il rigetto delle diverse domande di protezione; (2) violazione dell’art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato il contesto socio-politico del Pakistan e avrebbe ingiustamente giudicato non credibile il racconto; (3) mancato riconoscimento della tutela umanitaria, per omessa considerazione della situazione generale nel Paese d’origine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i tre motivi, rilevando che essi sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e del convincimento del giudice di merito, non consentita in cassazione, e che non censuravano specificamente la ratio decisiva della sentenza d’appello. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato l’incongruenza tra la carta d’identità prodotta, datata 2013 e indicante la Libia quale Paese di residenza, e la collocazione delle vicende in Pakistan tra maggio e giugno 2014; il ricorrente non aveva confutato tale ragionamento, limitandosi a richiamare genericamente l’instabilità e i pericoli in Pakistan. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva in cassazione. È stato dato atto, se dovuto, dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe respinto il gravame fornendo una motivazione solo apparente, articolata in poche righe e non idonea a giustificare il rigetto di tutte le domande di protezione articolate dal Q..

    La disposizione è richiamata come parametro per la censura di nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente; la Corte dichiara inammissibile la doglianza perché, insieme alle altre, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e non si confronta con la specifica ratio della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte potentina avrebbe omesso di considerare il contesto socio-politico del Paese di provenienza del soggetto richiedente la protezione ed avrebbe ingiustamente ritenuto non credibile il racconto fornito dal Q..

    La norma è invocata per contestare la motivazione della sentenza e l’omessa considerazione del contesto del Paese d’origine. La Corte non accoglie la censura, perché essa sollecita una revisione del giudizio di merito e non attinge specificamente l’incongruenza documentale posta a fondamento della valutazione di non credibilità.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto con esse il ricorrente sollecita in realtà la revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

    Il giudizio di cassazione non consente di ottenere una nuova pronuncia sul fatto mediante la mera sollecitazione a rivalutare le valutazioni e il convincimento del giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

    Quando il ricorso per cassazione è respinto o dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti temporali previsti, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

    La disposizione è indicata quale norma che ha inserito nell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 il presupposto per l’ulteriore contributo unificato in caso di esito negativo dell’impugnazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    L’importo aggiuntivo è commisurato al contributo unificato dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis, e il versamento è disposto solo se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura in cassazione che, anche sotto la deduzione di vizi di motivazione o di omesso esame, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e del convincimento del giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la riproposizione generica di circostanze o di valutazioni alternative non confuta la ragione decisiva effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • In una controversia sulla protezione internazionale, se la valutazione di non credibilità è fondata anche su una specifica incongruenza tra i documenti prodotti e la cronologia narrata, il ricorrente deve censurare puntualmente quel passaggio; il generico richiamo alla situazione del Paese d’origine non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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