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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26225/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento TOSAP, relativi agli anni 2008-2012, notificati a una società concessionaria di suolo pubblico nel Comune di Torremaggiore, con cui venivano richiesti tributo, interessi e sanzioni per asserita occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella dichiarata. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della contribuente per difetto di motivazione degli atti e per mancanza di prova della pretesa. In appello, la CTR aveva invece accolto il gravame dell’ente/concessionaria della riscossione. Con il ricorso per cassazione la società contribuente deduceva: (1) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992, degli artt. 3, 24 e 117 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che in appello fosse stata indebitamente ammessa un’eccezione nuova e soprattutto la produzione del processo verbale di constatazione, non richiamato negli avvisi, nonché chiedendo, in via subordinata, la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 58; (2) violazione dell’art. 7 l. 212/2000, dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., perché il PVC sarebbe stato utilizzato per integrare la motivazione degli avvisi pur non essendo richiamato in essi; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per asserita errata ripartizione dell’onere probatorio e mancato rispetto del principio di non contestazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel processo tributario è consentita la produzione in appello di qualsiasi documento ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, senza che ciò contrasti con il divieto di nuove eccezioni ex art. 57; ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha già ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 58, comma 2, e ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché il PVC era stato utilizzato come prova del presupposto impositivo. Ha respinto il secondo motivo osservando che gli avvisi erano comunque motivati in modo sufficiente, indicando il fatto costitutivo della pretesa fiscale (occupazione di superficie superiore a quella autorizzata) e che, in ogni caso, il PVC risultava sottoscritto dal titolare della società. Ha dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 115 c.p.c. del terzo motivo per difetto di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti e ha comunque escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. Per l’effetto, la società ricorrente è stata gravata anche dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario vieta le nuove eccezioni in senso stretto in appello, ma non impedisce la produzione documentale.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Consente in appello la produzione di qualsiasi documento, anche se non prodotto o non esaminato in primo grado.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale sull’art. 58 è stata esclusa anche sotto il profilo della disparità di trattamento.

  • art. 24 Cost.

    Non risulta compresso il diritto di difesa, poiché la produzione documentale in appello è consentita ad entrambe le parti.

  • art. 117 Cost.

    La questione costituzionale è stata ritenuta infondata anche con riguardo al parametro convenzionale richiamato.

  • art. 6 CEDU

    La facoltà di produrre documenti in appello non è stata ritenuta in contrasto con il giusto processo convenzionale.

  • art. 2697 c.c.

    Non è violato quando il documento prodotto è utilizzato per provare il presupposto della pretesa tributaria.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 dell legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

    È rispettato se l’atto indica i presupposti di fatto della pretesa; il richiamo ad altro atto rileva solo se quel richiamo è effettivo e necessario.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    La motivazione è sufficiente se l’atto contiene o riproduce il contenuto essenziale del fatto costitutivo della pretesa.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato come parametro generale della motivazione amministrativa, ritenuto rispettato in concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul mancato rispetto del principio di non contestazione è inammissibile se il ricorso non riporta in modo specifico il contenuto degli atti difensivi delle controparti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, anche se già esistente ma non prodotto in primo grado, senza che ciò integri di per sé una violazione del divieto di nuove eccezioni.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto e non impedisce la produzione documentale, la quale può essere utilizzata anche a fini probatori.
  • La questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 è infondata se denunciata per asserita disparità di trattamento o lesione del diritto di difesa, poiché la facoltà di produrre documenti in appello è riconosciuta a entrambe le parti.
  • In materia di motivazione degli avvisi di accertamento, è sufficiente l’indicazione dei presupposti di fatto della pretesa; il richiamo ad un atto esterno rileva solo se l’atto rinvia ad elementi non conosciuti dal contribuente e non riprodotti nel contenuto essenziale.
  • Non è configurabile violazione dell’art. 2697 c.c. quando il documento prodotto in giudizio è utilizzato per dimostrare il fatto costitutivo della pretesa tributaria.
  • La censura in cassazione sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso rilievo del principio di non contestazione è inammissibile se non vengono specificamente indicati gli atti processuali dai quali risulterebbe la mancata contestazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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