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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35751/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21 novembre 2025 emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena dell’imputato in quattro anni di reclusione ed euro 80.000 di multa. Con il ricorso per cassazione l’imputato ha contestato la determinazione della pena concordata: ha dedotto l’erronea sequenza di applicazione delle aggravanti, sostenendo che l’aumento per la circostanza comune prevista dall’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 fosse stato applicato dopo quello per la circostanza a effetto speciale di cui al comma 3-ter; ha inoltre censurato l’ordine di applicazione dell’aumento per la continuazione e delle attenuanti generiche, sostenendo che queste ultime dovessero incidere sulla pena complessiva risultante dalla continuazione. Ha lamentato anche che la pena base e l’aumento per la continuazione non fossero fondati su una valutazione concreta dei criteri dell’art. 133 c.p. e che la motivazione fosse contraddittoria e manifestamente illogica, riducendosi a un calcolo aritmetico. La Corte rileva che le doglianze investono la misura e il procedimento di calcolo della pena concordata in appello, pur riconoscendo il ricorrente che la pena finale corrispondeva all’accordo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nella sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, sono deducibili in cassazione le questioni relative alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all’accordo, ma non le censure sui motivi rinunciati o sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre escluso che siano impugnabili le doglianze sulla misura della pena concordata quando non ne denuncino l’illegalità, in ragione della natura consensuale e della funzione deflattiva dell’istituto. Nel caso concreto non ricorrevano profili di illegalità: questa sussiste quando la pena supera i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, non per il solo fatto che i passaggi intermedi del calcolo siano stati effettuati in violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata.

    La pena concordata in appello, una volta recepita nella decisione, non può essere contestata unilateralmente in cassazione quanto alla sua misura, salvo che sia illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel ricorso contro la sentenza di concordato in appello non sono deducibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    la pena, la quale ricorre solo quando essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge

    Ai fini dell’impugnazione della pena concordata, l’illegalità rilevante ricorre quando la pena supera i limiti edittali generali o quelli previsti per il reato; non è sufficiente che siano illegittimi i passaggi intermedi del calcolo.

  • artt. 65 e 71 e seguenti c.p.

    la pena, la quale ricorre solo quando essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge

    L’illegalità della pena concordata va valutata rispetto ai limiti edittali applicabili, non in base alla correttezza dei singoli passaggi di calcolo che conducono alla pena finale.

  • art. 616 c.p.p.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono ammissibili le censure sulla misura della pena concordata o sui criteri e passaggi intermedi della sua determinazione, salvo che la pena risultante sia illegale.
  • La pena concordata è illegale quando eccede i limiti edittali generali o quelli stabiliti per la specifica fattispecie; la violazione di legge nei passaggi intermedi del calcolo non determina, da sola, l’illegalità della pena finale.
  • In relazione al concordato in appello, restano deducibili le questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione giudiziale rispetto al contenuto concordato; non sono invece deducibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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