Cassazione Penale, Sentenza n. 34807/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione in ordine alla determinazione della pena, deducendo carenza di motivazione sia sulla quantificazione della pena base (contestata come fissata in anni quindici) sia sulla sussistenza dell'aggravante dell"associazione armata
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: mancava interesse nella censura sulla quantificazione della pena base poiché la pena per il reato di associazione aggravata era stata già fissata dal giudice del rinvio al minimo edittale (anni dodici) e un annullamento non avrebbe potuto portare a pena inferiore; inoltre la questione dell"aggravante dell"associazione armata non era stata assoggettata a rinvio dalla Cassazione e pertanto si era formato il giudicato interno su quel punto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (parte generale: partecipazione ad associazione di tipo mafioso)
La fattispecie è stata considerata integrata; il giudice del rinvio ha applicato l"aggravante prevista dal quarto comma e la pena per il reato associativo aggravato è stata fissata al minimo edittale
art. 416-bis, terzo comma (menzionato nel testo)
Citato nel quadro del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti (si riferisce all"eventuale disciplina delle circostanze attenuanti specifiche), ma non è stato oggetto di autonoma riesamina nella decisione impugnata
art. 616 c.p.p., comma 1
Norma richiamata per disporre il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente per l"inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L"interesse ad impugnare la quantificazione della pena richiede che l"annullamento o la riforma possa effettivamente comportare un vantaggio per il ricorrente; in mancanza di tale possibilità il ricorso è inammissibile per difetto di interesse
- Le questioni non annullate e non rinviate dalla Cassazione diventano giudicato interno e non possono essere nuovamente contestate in successive impugnazioni davanti alla stessa Corte di legittimità
- La censura di carenza motivazionale sulla determinazione della pena deve dimostrare la concreta possibilità che una diversa motivazione conduca a una diminuzione della sanzione per evitare l"inammissibilità
- L"inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l"obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell"art. 616 c.p.p.; pertanto valutare preventivamente la fondatezza e l"utilità dell"impugnazione
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