Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16038/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e correttamente respinte dalla Corte territoriale, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'unico motivo dedotto censurava la decisione per mancanza e contraddittorietà della motivazione e per violazione di legge, con particolare riferimento alla nozione di "reddito". La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, e che pertanto non era consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il reato oggetto della conferma di condanna nei gradi di merito; il testo non specifica oltre il contenuto precettivo della norma.

  • art. 30 luglio 2002, n. 115

    Non citata; non presente nel testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure di merito, senza evidenziare un reale vizio logico-giuridico della motivazione o una specifica violazione di legge, è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.