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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto del 17 aprile 2002 per la fornitura e posa in opera di interventi su un impianto consortile di depurazione fumi e recupero calore. Dopo l'insorgere di contestazioni sull'esito delle prestazioni e sul funzionamento dell'impianto, la stazione appaltante aveva dichiarato la risoluzione di diritto del rapporto invocando una clausola risolutiva espressa prevista dal capitolato speciale. Nel giudizio arbitrale erano state proposte domande contrapposte di pagamento di somme, penali e risarcimento danni. La Corte d'appello di Roma aveva prima dichiarato nullo il lodo arbitrale, ritenendo che gli arbitri avessero applicato in modo errato l'art. 1456 c.c. e svolto una valutazione comparativa degli inadempimenti, poi, nel merito rescissorio, aveva escluso l'operatività della clausola risolutiva espressa, ritenendo che il mancato raggiungimento delle prestazioni fosse dipeso anche da condotte della stazione appaltante, e aveva quindi pronunciato lo scioglimento del contratto e liquidato somme reciproche a favore di entrambe le parti. La società appaltante ha proposto ricorso principale con dieci motivi, deducendo, in sintesi, violazione della disciplina dell'appalto e della clausola risolutiva espressa, vizi di motivazione, omessa pronuncia e erronea quantificazione di penali, corrispettivi e danni, sostenendo che l'appaltatore fosse l'unico responsabile del mancato raggiungimento dei valori prestazionali e dei maggiori costi sopportati. La società appaltatrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, con un primo motivo pregiudiziale volto a sostenere che la Corte d'appello avesse illegittimamente sindacato il merito delle valutazioni arbitrali sotto la veste del controllo sulla nullità del lodo, e con un secondo motivo relativo al tetto massimo delle penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendolo preliminare e assorbente. Ha affermato che la Corte d'appello, nel dichiarare la nullità del lodo per violazione dell'art. 1456 c.c. e del capitolato, aveva in realtà sindacato il merito delle valutazioni degli arbitri, verificando impropriamente la valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Tutti gli altri motivi del ricorso principale e quelli residui del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 2, c.p.c.

    nel testo previgente al d.lgs. n. 40/2006

    il controllo sulla nullità del lodo non può trasformarsi in un riesame del merito delle valutazioni compiute dagli arbitri

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa richiede la verifica della sussistenza e imputabilità dell'inadempimento, ma la sua applicazione non consente al giudice dell'impugnazione del lodo di sostituirsi agli arbitri nella valutazione di merito

  • artt. 19 e 27 del capitolato speciale d'appalto

    costituivano la fonte pattizia della clausola risolutiva espressa invocata dalla stazione appaltante

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per evidenziare che gli arbitri non si erano limitati a una comparazione degli inadempimenti in funzione risolutoria

  • art. 1455 c.c.

    richiamato nel ragionamento della Corte d'appello e nel confronto con la corretta verifica della gravità dell'inadempimento

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    dedotto nel ricorso principale in relazione alla diligenza dell'appaltatore

  • art. 1655 c.c.

    dedotto nel ricorso principale con riferimento alla disciplina dell'appalto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia su uno dei presupposti della clausola risolutiva

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per vizi motivazionali o di motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • artt. 194 e 195 c.p.c.

    richiamati in relazione alle contestazioni sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    mezzo di censura prospettato per la nullità della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    mezzo di censura prospettato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 18 del capitolato speciale d'appalto

    richiamato nel ricorso principale in tema di saldo lavori e svincolo delle ritenute

  • art. 29 e 30 D.M. n. 145/2000

    richiamati in relazione agli interessi sulle somme dovute all'appaltatore

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nei motivi sul risarcimento dei danni e sull'inadempimento

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova dei danni e delle responsabilità

  • art. 1227 c.c.

    richiamato in relazione al concorso colposo della stazione appaltante nel danno

  • art. 117 D.P.R. n. 554/1999

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il limite massimo legale delle penali

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice può controllare la corretta applicazione delle regole di diritto, ma non può riesaminare il merito delle valutazioni di fatto e delle prove riservate agli arbitri.
  • La clausola risolutiva espressa elimina la necessità di accertare la gravità dell'inadempimento, ma non esonera dal verificare che l'inadempimento sia effettivamente sussistente e imputabile alla parte inadempiente.
  • Se gli arbitri, sulla base delle risultanze istruttorie, escludono la imputabilità dell'inadempimento alla parte contro la quale è stata invocata la clausola risolutiva espressa, non è consentito al giudice dell'impugnazione sostituire a tale apprezzamento una diversa valutazione di merito.
  • La censura di nullità del lodo non può essere costruita come critica alla ricostruzione fattuale o alla valutazione delle prove svolta nel procedimento arbitrale.
  • Quando un motivo preliminare del ricorso incidentale incide sul capo rescindente della sentenza impugnata, l'accoglimento di tale motivo assorbe gli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale residuo.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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