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Sentenza

Sentenza n. 31/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento della nota/pec prot. n. 189052 del 12.8.2025, con la quale il Dirigente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio ha respinto l’istanza di accesso della società agricola Alfonso Vigilante S.r.l. del 18.4.2025, aderendo all’opposizione della Winderg San Carlo S.r.l. del 7.8.2025; nonché per la declaratoria del diritto ad accedere ai documenti, richiesti con la predetta istanza di accesso del 18.4.2025;

Giustizia amministrativa202500349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso del 12 agosto 2025 relativo agli atti del procedimento di autorizzazione unica e di espropriazione per la realizzazione di un impianto eolico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego regionale con cui era stata respinta l’istanza di accesso del 18 aprile 2025, avente a oggetto gli atti del procedimento concluso con l’autorizzazione unica per un impianto eolico e le successive modifiche, nonché specifici verbali, pareri, progetto definitivo, osservazioni di terzi e relativa nota di riscontro. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza e ha dedotto l’infondatezza della domanda, sostenendo che la ricorrente avesse già acquisito alcuni documenti, che non avesse interesse rispetto alle osservazioni riferite ad altri terreni e che l’istanza fosse esplorativa. Nel merito, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Il TAR ha ritenuto generica la richiesta di accesso a “tutti gli atti ed elaborati” e a “tutti i pareri, nulla osta ed atti di assenso”, poiché non consentiva l’individuazione dei documenti ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006. Ha invece ritenuto puntualmente individuati gli ulteriori documenti richiesti e sussistente l’interesse della proprietaria, anche in ragione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e dell’impugnazione degli atti presupposti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Sebbene sull’istanza si fosse formato il silenzio-rigetto e il relativo termine di impugnazione fosse scaduto, l’amministrazione conservava il potere di pronunciarsi espressamente. La nota del 12 agosto 2025 non era un atto meramente confermativo, perché l’amministrazione aveva svolto una nuova istruttoria e aveva esaminato nel merito l’istanza; essa costituiva quindi la prima risposta espressa e riapriva il termine per l’impugnazione, proposta tempestivamente tenendo conto della sospensione feriale. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente: è stata esclusa l’ostensione della richiesta generica riferita a tutti gli atti, elaborati, pareri, nulla osta e atti di assenso non specificamente individuati. È stato invece riconosciuto il diritto di accesso al verbale della Conferenza di servizi del 7 luglio 2023, al parere ARPAB sullo studio acustico aggiornato, al progetto definitivo approvato in Conferenza di servizi, alle osservazioni di terzi e alla nota di riscontro della società proponente. Il giudice ha precisato che l’ostensione non dipende dall’utilità concreta che il richiedente intenda trarre dai documenti e che il diritto di accesso è strumentale anche alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa. È stato ordinato al Responsabile dell’Ufficio Energia di consegnare i documenti entro 30 giorni. La Regione Basilicata è stata condannata alle spese per euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato; le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso equivale a rigetto; tuttavia, anche dopo la formazione del silenzio, l’amministrazione conserva il potere di adottare un provvedimento espresso.

  • art. 22 l. 241/1990

    Il diritto di accesso è strumentale alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Il giudice richiama, senza fondare su tale disposizione la decisione, il principio di prevalenza dell’accesso difensivo.

  • art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006

    gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione

    L’istanza deve individuare specificamente i documenti richiesti oppure fornire elementi sufficienti alla loro individuazione; una richiesta generica riferita a tutti gli atti ed elaborati non soddisfa tale requisito.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. 184/2006

    Richiama il requisito di individuazione dei documenti previsto dall’art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006.

  • art. 17, comma 2, d.P.R. 327/2001

    La comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ha contribuito a dimostrare l’interesse della proprietaria all’accesso.

  • art. 22-bis d.P.R. 327/2001

    Riguarda l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, nel cui contesto la ricorrente ha dimostrato il proprio interesse conoscitivo.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Costituisce la base normativa dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto eolico, i cui atti endoprocedimentali sono stati in parte ostensibili.

Massime di principio

  • La formazione del silenzio-rigetto su un’istanza di accesso non priva l’amministrazione del potere di adottare successivamente un provvedimento espresso. Quando tale provvedimento svolge una nuova istruttoria e decide per la prima volta nel merito dell’istanza, non è meramente confermativo del silenzio e la sua impugnazione riapre il termine decadenziale per la tutela prevista dall’art. 116 c.p.a.
  • L’istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti richiesti o gli elementi che ne consentano l’individuazione. È legittimo negare l’accesso nella parte in cui la richiesta si limita genericamente a tutti gli atti, elaborati, pareri, nulla osta e atti di assenso di un procedimento, quando il richiedente avrebbe potuto specificare i documenti sulla base delle informazioni già disponibili.
  • L’interesse all’accesso può sussistere in capo al proprietario destinatario della comunicazione di avvio di un procedimento espropriativo relativo ai suoi terreni, anche quando gli atti richiesti siano connessi a un procedimento autorizzatorio presupposto e siano stati impugnati gli atti dell’iniziativa espropriativa e autorizzatoria.
  • Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è subordinato alla dimostrazione dell’utilità concreta che il richiedente ricaverà dall’ostensione. Esso è funzionale anche al soddisfacimento di un bisogno di conoscenza e alla garanzia di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecreto di esproprio e procedimentoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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