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Sentenza

Sentenza n. 1327/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento: - dell’autorizzazione del Comune di Ladispoli, Area III, Settore I, Lavori pubblici, Idrico integrato, Igiene urbana, n. 13 del 5 luglio 2022, allo scarico di acque reflue nella fognatura comunale, in parte qua; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202212033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella fognatura comunale, limitatamente alla previsione della responsabilità solidale delle società ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione comunale allo scarico rilasciata al titolare, gestore e proprietario dell'impianto di messa in sicurezza di emergenza, nella parte in cui prevedeva anche la loro responsabilità solidale. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3 l. 241/1990, 124, 74, lett. ff), 242 e 243, comma 4, d.lgs. 152/2006, dell'art. 6 l. 689/1981, degli artt. 1292 e 2055 c.c., dei principi di legalità e tipicità dell'azione amministrativa, dell'art. 97 Cost. e del principio chi inquina paga, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. In particolare, hanno sostenuto che la responsabilità solidale fosse stata prevista in assenza dei presupposti civilistici e al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge per le violazioni dell'autorizzazione allo scarico; che il principio chi inquina paga imponesse di riferire la responsabilità al titolare dell'autorizzazione o dell'impianto; e che l'amministrazione non avesse motivato l'estensione della responsabilità alle società, estranee alla titolarità, gestione e proprietà dell'impianto di messa in sicurezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Ha osservato preliminarmente che sussistevano dubbi sull'interesse attuale e concreto a impugnare una mera indicazione del provvedimento, non ancora attuata, ma ha comunque esaminato il merito. Ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che le ragioni dell'attribuzione della responsabilità solidale erano chiaramente desumibili dall'autorizzazione: la responsabilità della società mandataria derivava dal ruolo di mandataria della società proprietaria per l'attuazione delle attività ambientali presso il sito, mentre quella della società mandante derivava dal corrispondente ruolo di mandante. Secondo il TAR, i rapporti contrattuali tra le società ricorrenti e il titolare, gestore e proprietario dell'impianto giustificavano l'estensione della responsabilità solidale, poiché il principio chi inquina paga non ha soltanto funzione repressiva o risarcitoria, ma anche la funzione preventiva di internalizzare i costi ambientali nel processo produttivo e di incentivare condotte aziendali virtuose. Tali costi devono gravare anche sugli operatori economici che traggono immediata utilità dalle attività svolte dal titolare e gestore dell'impianto, secondo il criterio cuius commoda, eius et incommoda. Il giudice ha quindi ritenuto infondate anche le doglianze relative alla violazione del principio di legalità e alla carenza di istruttoria e dei presupposti. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 124 d.lgs. 152/2006

    Disciplina l'autorizzazione allo scarico, nel cui ambito il Comune ha individuato il titolare, gestore e proprietario dell'impianto e ha previsto la responsabilità solidale delle società coinvolte nelle attività ambientali.

  • art. 74, lett. ff), d.lgs. 152/2006

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

  • art. 243, comma 4, d.lgs. 152/2006

  • art. 3-ter d.lgs. 152/2006

    Richiamato in relazione al principio chi inquina paga, interpretato come avente anche una funzione preventiva di internalizzazione dei costi ambientali nel processo produttivo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazionale, poiché le ragioni dell'estensione della responsabilità solidale erano chiaramente ricavabili dal contenuto dell'autorizzazione.

  • art. 6 l. 689/1981

  • artt. 1292 e 2055 c.c.

    Le ricorrenti ne invocavano l'applicazione quali presupposti della responsabilità solidale; il TAR ha ritenuto che i rapporti contrattuali e il beneficio tratto dalle attività ambientali giustificassero l'estensione della responsabilità solidale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio di legalità dell'azione amministrativa, la cui violazione è stata esclusa.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il principio chi inquina paga può svolgere, oltre a una funzione repressiva o risarcitoria successiva al danno, anche una funzione preventiva, imponendo di internalizzare i costi del potenziale inquinamento nel processo produttivo.
  • Nell'ambito di un'autorizzazione allo scarico connessa ad attività di messa in sicurezza ambientale, la responsabilità solidale può essere estesa anche agli operatori economici che, pur non essendo titolari, gestori o proprietari dell'impianto, traggono immediata utilità dalle attività ambientali svolte e sono collegati al titolare dell'impianto da rapporti contrattuali funzionali alla gestione del sito.
  • La motivazione dell'estensione della responsabilità solidale può ritenersi sufficiente quando il provvedimento individua i ruoli di mandante e mandataria delle società coinvolte e consente di ricostruire, dalla sua lettura, il collegamento funzionale e contrattuale con il titolare, gestore e proprietario dell'impianto.
  • Il criterio cuius commoda, eius et incommoda può concorrere a giustificare l'imputazione di responsabilità ambientali agli operatori che conseguono un'utilità immediata dalle attività di gestione e risanamento ambientale.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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