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Sentenza

Sentenza n. 2004/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 30/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202513599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 30 settembre 2025, volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta quanto all'improcedibilità per cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata con il ricorso avverso il silenzio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione, con condanna della stessa alla restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda originaria.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009

    Richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa azionata, anche se non si è ancora concluso il procedimento sostanziale.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia posto in essere un'attività corrispondente all'utilità concreta richiesta con il ricorso, facendo venir meno l'interesse alla pronuncia sull'obbligo di provvedere.
  • La condotta operosa dell'amministrazione, che soddisfa la pretesa nel corso del giudizio, può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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