Sentenza del 13/06/2018 n. 4067 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Prima casa - Richiesta alla banca di sospendere il mutuo - Vendita infra-quinquennale dell'abitazione principale - Mancato riacquisto di successivo immobile - Revoca agevolaizone - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revoca dell'agevolazione prima casa è stata ritenuta legittima. La sola richiesta di sospensione del mutuo non costituisce prova sufficiente delle difficoltà economiche del contribuente e non esonera dall'obbligo di riacquistare un altro immobile entro il termine previsto dopo la vendita infra-quinquennale. Il ricorso è stato quindi respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva venduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa entro cinque anni dall'acquisto senza procedere al riacquisto di un altro immobile entro il termine previsto. Per giustificare il mancato riacquisto aveva invocato le difficoltà economiche, richiamando la richiesta rivolta alla banca di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate del mutuo. Tuttavia, non aveva prodotto documentazione reddituale o altri elementi idonei a dimostrare in modo concreto e oggettivo l'effettiva impossibilità di procedere al riacquisto.
Norme richiamate
Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'agevolazione prima casa viene meno quando l'immobile acquistato con il beneficio è trasferito prima di cinque anni, salvo che il contribuente proceda all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale entro il termine previsto dalla legge.
Massime di principio
- La vendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro cinque anni comporta, in linea generale, la decadenza dal beneficio se non segue il riacquisto di un'altra abitazione principale entro il termine stabilito.
- La mera difficoltà economica dichiarata dal contribuente non è normalmente sufficiente a evitare la decadenza: deve essere dimostrata con documenti concreti, come redditi, patrimonio, situazione occupazionale, insolvenze o altre circostanze oggettive.
- Una richiesta di sospensione o rinegoziazione del mutuo può costituire un indizio, ma non prova automaticamente l'impossibilità di acquistare un altro immobile.
- Chi intende contestare la revoca deve documentare tempestivamente sia le ragioni del mancato riacquisto sia il nesso concreto tra tali ragioni e l'impossibilità di rispettare il requisito fiscale.
- La disciplina delle agevolazioni prima casa è applicata in modo rigoroso: gli elementi eccezionali devono risultare da una prova specifica e non da mere dichiarazioni o presunzioni generiche.
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