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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25346/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla richiesta degli eredi di un socio di cooperativa agricola dichiarata fallita di ottenere il riconoscimento del diritto del loro dante causa ai benefici previsti dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149/1993 conv. nella l. n. 237/1993, cioè l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie personali prestate dai soci in favore della cooperativa insolvente, con liberazione del garante e senza possibilità per lo Stato di ripetere quanto pagato. Il Ministero, con provvedimento del 2011, aveva invece escluso la posizione del garante dall'intervento pubblico, ritenendo sussistenti elementi ostativi alla fruizione del beneficio e affermando il correlato diritto alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1273, 1292, 1294 e 1298 c.c. in relazione alla disciplina speciale, sostenendo che l'accollo statale e la liberazione dei soci garanti operino automaticamente ex lege. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., dell'art. 444 c.p.p. e della disciplina speciale, oltre all'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sentenza di patteggiamento non vincolasse il giudice civile e che mancasse prova concreta del contributo del garante all'aggravamento del dissesto della cooperativa, anche alla luce di una precedente procedura di amministrazione controllata e del riparto finale della procedura concorsuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'intervento dello Stato a favore dei soci garanti di cooperative agricole insolventi non è un effetto automatico, ma richiede un provvedimento espresso adottato all'esito di un procedimento amministrativo; ha inoltre ribadito che, anche prima dell'introduzione espressa del comma 3-bis dell'art. 126 l. n. 388/2000, era insito nel sistema il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto nei confronti dei soci che avessero contribuito all'insolvenza o fossero comunque non meritevoli del beneficio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della sentenza di patteggiamento quale elemento di prova, in combinazione con ulteriori elementi riscontrati in atti; ha inoltre rilevato che le censure miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, e che, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 149/1993 conv. in l. n. 237/1993

    "le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato"

    L'assunzione delle garanzie da parte dello Stato attribuisce ai soci garanti un diritto previsto dalla legge, ma non produce automaticamente l'effetto liberatorio: occorre un provvedimento espresso adottato all'esito di un procedimento amministrativo.

  • art. 126, comma 3, l. n. 388/2000

    "l'intervento dello Stato (...) determina la liberazione di tutti i soci garanti"

    La liberazione dei soci garanti nei confronti dei creditori consegue all'intervento statale nei termini previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 126, comma 3-bis, l. n. 388/2000

    "resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito all'insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie"

    Il diritto di ripetizione dello Stato è riconosciuto per i soci che abbiano contribuito all'insolvenza o che comunque non abbiano titolo al beneficio.

  • art. 97 Cost.

    La Corte richiama i principi di legalità, buon andamento e imparzialità per affermare che il sistema consente la ripetizione delle somme nei confronti dei soggetti non meritevoli del beneficio.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento non è equiparabile a una sentenza di condanna, ma costituisce elemento di prova valutabile dal giudice civile insieme agli altri elementi raccolti nel processo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola di valutazione delle prove o abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si configura solo quando il giudice lo abbia addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul fatto decisivo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza comporta, nei presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di una cooperativa agricola insolvente non opera automaticamente per il solo fatto dell'inserimento in elenco, ma richiede un provvedimento espresso all'esito dell'istruttoria amministrativa.
  • Il beneficio pubblico per i soci garanti è subordinato al permanere dei requisiti di legge e può essere escluso o revocato quando emerga che il garante abbia contribuito all'insolvenza della cooperativa o sia comunque privo del titolo per fruirne.
  • Il diritto dello Stato di ripetere le somme corrisposte in esecuzione dell'intervento pubblico è compatibile con la disciplina dell'accollo e della liberazione dei garanti, e può operare anche per i rapporti sorti anteriormente all'espressa previsione legislativa, in quanto coerente con i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
  • La sentenza di patteggiamento non vincola il giudice civile come giudicato, ma costituisce un elemento probatorio liberamente apprezzabile e rafforzato, che può essere integrato da ulteriori riscontri istruttori.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, salvo i limitati vizi denunciabili nei casi tipizzati; la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. non può essere invocata per censurare la sola ponderazione delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se non sono indicate e poste a confronto le diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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