Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 668/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 183/2023 del 24 maggio 2023 emessa dal Tribunale di Livorno, sez. Lavoro, ad esito del giudizio portante R.G. 153/2023.

Giustizia amministrativa202500827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per l'importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a renderla disponibile nel rispetto dei vincoli di legge. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha provveduto spontaneamente. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza, munita dell'attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero il 25 maggio 2023, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno. La ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della sorte capitale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato e di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Livorno, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha escluso dal perimetro dell'ottemperanza gli interessi legali, poiché non compresi nel giudicato da eseguire, nonché la condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza ottemperanda, ritenuta estranea alla domanda di ottemperanza proposta. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando modalità e termini e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    L'attestazione di conformità della sentenza ottemperanda ha comprovato la regolarità del titolo notificato all'amministrazione.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato regolarmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il titolo è passato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve limitarsi a dare attuazione al contenuto del giudicato, senza estenderlo a pretese, come gli interessi legali, che non risultino riconosciute o comunque comprese nel titolo esecutivo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia allo scadere del termine assegnato.
  • La condanna alle spese contenuta nel titolo giudiziale non rientra automaticamente nel perimetro della domanda di ottemperanza se tale voce è estranea all'oggetto esecutivo concretamente fatto valere nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.