Regolamento (UE) 2025/880
Regolamento delegato (UE) 2025/880 della Commissione, del 25 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni specifiche contenute nell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per tenere conto di alcune disposizioni speciali dell’accordo interinale sugli scambi con il Cile. Tali disposizioni riguardano principalmente le misure di salvaguardia bilaterali, le regole sul periodo transitorio, la liberalizzazione progressiva, il cumulo con altre misure di salvaguardia e una disciplina specifica per le regioni ultraperiferiche dell’Unione. L’obiettivo è assicurare coerenza, trasparenza e leggibilità del quadro applicabile.
Modifica il regolamento (UE) 2019/287 inserendo nell’allegato specifiche disposizioni dell’accordo interinale sugli scambi UE-Cile relative alle misure di salvaguardia bilaterali.
Ambito di applicazione
Si applica alle disposizioni specifiche contenute nell’accordo interinale sugli scambi tra Unione europea e Repubblica del Cile che derogano o precisano il quadro generale del regolamento (UE) 2019/287 in materia di clausole di salvaguardia bilaterali e revoca temporanea delle preferenze. L’intervento riguarda il rapporto tra il regolamento UE e le regole pattizie applicabili ai commerci UE-Cile, con effetti per l’applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali nell’ambito di tale accordo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) 2019/287 per l’accordo interinale UE-Cile
Il regolamento delegato integra l’elenco delle disposizioni speciali dell’accordo interinale sugli scambi tra Unione europea e Repubblica del Cile che prevalgono o precisano il quadro generale del regolamento (UE) 2019/287. La ragione dell’intervento, espressa nei considerando, è garantire coerenza normativa, trasparenza e leggibilità rispetto a disposizioni pattizie sulle misure di salvaguardia bilaterali che non coincidono con la disciplina generale UE.
Finalità e rapporto con il regolamento (UE) 2019/287
Il regolamento (UE) 2019/287 disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi di revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali con paesi terzi. Esso opera fatte salve le disposizioni specifiche contenute negli accordi commerciali, quando tali disposizioni non siano conformi al regolamento; tali disposizioni sono elencate nell’allegato del regolamento del 2019. Con il presente atto la Commissione aggiunge nell’allegato i riferimenti alle norme dell’accordo interinale UE-Cile ritenute speciali.
Ambito materiale delle disposizioni richiamate
L’allegato del regolamento delegato riguarda il capo 5, sezione C, dell’accordo interinale, dedicato alle misure di salvaguardia bilaterali. Le disposizioni elencate disciplinano il periodo transitorio, la determinazione dell’aliquota NPF di riferimento, la durata e cessazione delle misure, la liberalizzazione progressiva, i limiti al riutilizzo e al cumulo con misure globali, nonché una disciplina eccezionale per le regioni ultraperiferiche dell’Unione.
Periodo transitorio, durata e cessazione delle misure
L’articolo 5.9, lettera b), definisce il periodo transitorio in termini alternativi: sette anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo oppure, per le merci con soppressione dei dazi in sette anni, il periodo di soppressione dei dazi aumentato di due anni. In coerenza con ciò, l’articolo 5.11, paragrafo 1, lettera c), vieta l’applicazione della misura di salvaguardia oltre la scadenza di tale periodo. Il paragrafo 2 dello stesso articolo precisa che, alla cessazione della misura, il dazio torna a quello previsto nella tabella dell’allegato 2.
Livello tariffario di riferimento e liberalizzazione progressiva
L’articolo 5.10, paragrafo 2, lettera b), punto ii), richiama l’aliquota della nazione più favorita applicata alla merce interessata il giorno immediatamente precedente l’entrata in vigore dell’accordo. Inoltre, quando la durata prevista della misura supera un anno, l’articolo 5.11, paragrafo 3, impone una liberalizzazione progressiva a intervalli regolari durante il periodo di applicazione.
Limiti al riutilizzo della salvaguardia e divieto di cumulo
L’articolo 5.14 pone limiti stringenti alla reiterazione delle misure sulla stessa merce: una nuova misura non può essere applicata prima che sia trascorso un intervallo pari alla metà della durata dell’ultima applicazione. La stessa disposizione esclude inoltre che, per la stessa merce e nello stesso periodo, coesistano una misura di salvaguardia bilaterale o provvisoria e una misura di salvaguardia globale ai sensi dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’Accordo sulle misure di salvaguardia.
Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea
L’articolo 5.15 introduce una clausola speciale per le regioni ultraperiferiche: se merci originarie del Cile entrano in quantitativi accresciuti e in condizioni tali da causare o minacciare un grave deterioramento della situazione economica della regione, l’Unione può adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio interessato, dopo aver esaminato soluzioni alternative. Il grave deterioramento è definito come notevoli difficoltà in un settore che produce merci simili o direttamente concorrenti, e deve essere accertato sulla base di elementi oggettivi, tra cui l’aumento delle importazioni e l’impatto su vendite, produzione, situazione finanziaria e occupazione. Il testo precisa anche l’elenco delle regioni ultraperiferiche interessate e disciplina le eventuali modifiche di status territoriali.
Procedura di attivazione: domanda, prova e termini
L’articolo 5.17, paragrafo 2, stabilisce il criterio di legittimazione della domanda presentata dall’industria interna o per suo conto: il sostegno deve provenire da produttori che rappresentino oltre il 50 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti nella parte dell’industria che ha espresso sostegno o opposizione, mentre l’autorità non può avviare l’inchiesta se i sostenitori rappresentano meno del 25 % della produzione interna totale. L’articolo 5.18, paragrafo 3, lettera a), richiede prove del grave pregiudizio o della sua minaccia, del nesso causale con l’aumento delle importazioni conseguente alla riduzione o soppressione del dazio e della considerazione di fattori alternativi. Il paragrafo 5 dello stesso articolo impone la chiusura dell’inchiesta entro 12 mesi dall’apertura.
Riservatezza e documenti in lingua inglese
L’articolo 5.19, paragrafo 2, disciplina la gestione delle informazioni riservate: devono essere fornite sintesi non confidenziali sufficientemente dettagliate, oppure i motivi della mancata sintesi; in mancanza di una giustificazione accolta dall’autorità, le informazioni possono essere non considerate. L’articolo 5.22 consente la presentazione di documenti in inglese nel corso delle procedure di salvaguardia, purché la parte interessata fornisca successivamente la traduzione nella lingua della procedura entro il termine fissato dall’autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regola tipica dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287
L’articolo 1 aggiunge il testo dell’allegato del regolamento delegato all’allegato del regolamento (UE) 2019/287, così da includervi i riferimenti alle disposizioni specifiche dell’accordo interinale UE-Cile che non sono conformi al regime generale del regolamento del 2019.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Periodo di applicazione dell’accordo richiamato
L’allegato indica che l’accordo interinale sugli scambi UE-Cile si applica dal 1.2.2025.
Periodo transitorio e durata delle misure di salvaguardia
L’articolo 5.9, lettera b), definisce il "periodo transitorio" come: i) sette anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo; oppure ii) il periodo di soppressione dei dazi maggiorato di due anni per le merci con tabella di soppressione dei dazi di sette anni. L’articolo 5.11, paragrafo 1, lettera c), esclude l’applicazione di una misura di salvaguardia oltre la scadenza del periodo transitorio. L’articolo 5.11, paragrafo 2, prevede che, al termine della misura, torni ad applicarsi l’aliquota prevista dalla tabella dell’allegato 2.
Regole sull’aliquota del dazio e liberalizzazione progressiva
L’articolo 5.10, paragrafo 2, lettera b), punto ii), rinvia all’aliquota della nazione più favorita applicata il giorno immediatamente precedente l’entrata in vigore dell’accordo. L’articolo 5.11, paragrafo 3, impone una liberalizzazione progressiva, a intervalli regolari, quando la durata prevista della misura di salvaguardia supera un anno.
Limiti al riutilizzo e al cumulo delle misure
L’articolo 5.14 limita la reintroduzione di una misura di salvaguardia sulla stessa merce, salvo che sia trascorso un intervallo pari alla metà della durata dell’ultima applicazione; inoltre vieta che una stessa merce sia soggetta nello stesso periodo sia a una misura di salvaguardia bilaterale sia a una misura di salvaguardia globale ex articolo XIX GATT 1994 e Accordo sulle misure di salvaguardia.
Misure per le regioni ultraperiferiche
L’articolo 5.15 consente, in via eccezionale, misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell’Unione quando importazioni di merci originarie del Cile causino o minaccino di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione interessata. Il grave deterioramento è definito come notevoli difficoltà in un settore che produce merci simili o direttamente concorrenti e si valuta sulla base di fattori oggettivi, tra cui aumento dei volumi importati ed effetti su vendite, produzione, situazione finanziaria e occupazione. Sono elencate anche le regioni ultraperiferiche interessate e le regole di aggiornamento del loro status.
Condizioni per la presentazione delle domande e soglia di sostegno dell’industria interna
L’articolo 5.17, paragrafo 2, stabilisce che la domanda si considera presentata dall’industria interna o per suo conto se riceve il sostegno di produttori interni che rappresentano oltre il 50 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti della parte dell’industria interna che ha espresso sostegno o opposizione; l’autorità competente non può avviare l’inchiesta se i produttori favorevoli rappresentano meno del 25 % della produzione interna totale.
Onere probatorio e durata dell’inchiesta
L’articolo 5.18, paragrafo 3, lettera a), richiede prove dell’esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio provocato dall’aumento delle importazioni in seguito alla riduzione o soppressione del dazio, nonché il nesso causale oggettivo tra aumento delle importazioni e pregiudizio, considerando anche altri fattori per evitare attribuzioni improprie. L’articolo 5.18, paragrafo 5, impone la conclusione dell’inchiesta entro 12 mesi dalla sua apertura.
Riservatezza delle informazioni
L’articolo 5.19, paragrafo 2, richiede sintesi non riservate delle informazioni confidenziali o, se non possibile, l’indicazione dei motivi. Se la richiesta di riservatezza non è ritenuta giustificata e la parte non consente la divulgazione, l’autorità può non tener conto delle informazioni, salvo che la loro esattezza sia dimostrata da fonti attendibili.
Lingua dei documenti nelle procedure di salvaguardia
L’articolo 5.22 prevede che, per agevolare la presentazione dei documenti, l’autorità competente accetti documenti in inglese presentati dalle parti interessate, purché venga fornita successivamente, entro il termine fissato, la traduzione nella lingua della procedura.
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