Corte di giustizia, Sentenza C-636/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. — W contro Belgische Staat et X contro État belge. — Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 3, punti 4 e 6, articolo 7, paragrafi 1 e 4, articolo 8, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 13 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Decisione di rimpatrio – Mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria – Divieto d’ingresso – Atto amministrativo impugnabile – Esecutività di una decisione di rimpatrio senza disposizione relativa a tale termine – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione di divieto d’ingresso adottata dopo un rilevante periodo di tempo. — Cause riunite C-636/23 e C-637/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la struttura della procedura di rimpatrio della direttiva 2008/115/CE e attribuisce rilievo autonomo alla decisione di non concedere un periodo per la partenza volontaria. Tale decisione deve poter essere impugnata e non può essere ridotta a semplice atto esecutivo. La Corte precisa anche che il divieto d'ingresso può essere adottato pure a distanza di tempo sulla base di una decisione di rimpatrio senza termine volontario. Infine, se è illegittima la disciplina del termine per la partenza volontaria, l'intera decisione di rimpatrio va annullata.
Interpretazione della direttiva 2008/115/CE: natura impugnabile del diniego del termine per la partenza volontaria, rapporto con il divieto d'ingresso e conseguenze dell'illegittimità di tale diniego sulla decisione di rimpatrio.
La questione giuridica
Se il diniego di un periodo per la partenza volontaria nell'ambito di una decisione di rimpatrio sia una mera misura esecutiva o un atto con effetti giuridici autonomi impugnabile; se un divieto d'ingresso possa essere adottato anche a distanza di tempo sulla base di una decisione di rimpatrio che non concede tale periodo; e se l'illegittimità della disposizione sul termine per la partenza volontaria determini l'annullamento integrale della decisione di rimpatrio.
Principio di diritto
La Corte afferma che il mancato riconoscimento di un periodo per la partenza volontaria non è una mera modalità esecutiva, ma una scelta che produce effetti giuridici immediati e deve poter essere contestata con un ricorso effettivo; il divieto d'ingresso può essere adottato anche successivamente sulla base di una decisione di rimpatrio priva di termine volontario; inoltre, quando la disposizione sul termine per la partenza volontaria è illegittima, la decisione di rimpatrio va annullata integralmente, poiché tale disposizione è parte integrante dell'obbligo di rimpatrio.
Norme richiamate
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 3, punti 3, 4 e 6, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 13 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 79, paragrafo 2, TFUE
Rimpatrio, termine per la partenza volontaria e divieto d'ingresso
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali belgi in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente. La Corte interpreta la direttiva 2008/115/CE alla luce dell'articolo 47 della Carta, con particolare attenzione al ruolo del termine per la partenza volontaria, alla possibilità di impugnazione e al collegamento con il divieto d'ingresso.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-636/23, W era destinatario di un ordine di lasciare il territorio e di un divieto d'ingresso senza termine per la partenza volontaria, adottati dalle autorità belghe per rischio di fuga e pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Il giudice nazionale aveva inizialmente annullato gli atti, ma il Raad van State aveva poi considerato il termine per la partenza volontaria come mera misura esecutiva. Il giudice del rinvio doveva quindi riesaminare il ricorso.
Nella causa C-637/23, X aveva ricevuto un ordine di lasciare il territorio con accompagnamento alla frontiera, fermo e divieto d'ingresso, anch'essi senza termine per la partenza volontaria. Anche in questo caso il giudice del rinvio dubitava della qualificazione del diniego come atto meramente esecutivo e della sua impugnabilità.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, gli articoli 3, punti 3, 4 e 6, 6, paragrafo 1, 7, paragrafi 1 e 4, 8, paragrafi 1 e 2, 11, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 13 e 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, nonché l'articolo 47 della Carta e l'articolo 79, paragrafo 2, TFUE.
La direttiva, secondo i considerando 2, 6, 10, 11 e 14, mira a realizzare una politica di rimpatrio efficace ma rispettosa dei diritti fondamentali, privilegiando il rimpatrio volontario quando possibile e attribuendo al divieto d'ingresso una dimensione europea.
Sulla natura del diniego del termine per la partenza volontaria
La Corte esclude che la mancata concessione del termine sia una semplice formalità di esecuzione. Richiamando la struttura progressiva della direttiva, osserva che la partenza volontaria è la fase ordinaria e preferenziale, mentre la mancata concessione del termine attiva conseguenze giuridiche immediate: l'esecuzione immediata del rimpatrio e, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, l'adozione del divieto d'ingresso.
La Corte sottolinea inoltre che, durante il periodo per la partenza volontaria, l'interessato beneficia di garanzie specifiche previste dall'articolo 14 della direttiva. Ne deriva che la decisione sul termine incide sulla posizione giuridica del destinatario e non può essere considerata neutra o puramente interna alla fase esecutiva.
Sull'impugnabilità del diniego del termine
Alla luce dell'articolo 13 della direttiva 2008/115 e dell'articolo 47 della Carta, la Corte afferma che deve esistere un ricorso effettivo contro la decisione di non concedere un periodo per la partenza volontaria. Il controllo giurisdizionale deve poter investire sia la scelta di non concedere il termine, sia la sua durata quando esso venga concesso.
La Corte richiama anche il diritto di essere ascoltato e la necessità che lo straniero possa contestare le modalità del rimpatrio, incluse quelle concernenti il carattere volontario o coercitivo dell'allontanamento.
Sul divieto d'ingresso adottato successivamente
La Corte chiarisce che i termini "che accompagni" e "sono corredate" di cui agli articoli 3, punto 6, e 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 indicano un rapporto di complementarità materiale tra decisione di rimpatrio e divieto d'ingresso, ma non impongono una contestualità temporale rigida. Pertanto, l'autorità nazionale può imporre un divieto d'ingresso anche dopo un periodo considerevole dalla decisione di rimpatrio che non concedeva il termine per la partenza volontaria.
Sull'illegittimità della disposizione relativa al termine e sull'annullamento della decisione di rimpatrio
La Corte ritiene che la disciplina del termine per la partenza volontaria sia parte integrante dell'obbligo di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, letto in combinato con l'articolo 7 della direttiva. Conseguentemente, se la disposizione relativa al termine è illegittima, la decisione di rimpatrio deve essere annullata integralmente.
La Corte precisa che tale conclusione vale anche quando lo Stato membro abbia scelto di subordinare il termine a una domanda dell'interessato: anche in tal caso, il controllo giurisdizionale sulla regolarità della decisione rimane necessario e l'illegittimità si ripercuote sull'intera decisione.
Dispositivo e portata pratica
La Corte dichiara, in sintesi, che:
- la mancata concessione del termine per la partenza volontaria non è una mera misura esecutiva;
- la decisione che nega il termine deve poter essere impugnata;
- il divieto d'ingresso può essere adottato anche molto tempo dopo la decisione di rimpatrio priva di termine;
- l'illegittimità della disciplina sul termine comporta l'annullamento integrale della decisione di rimpatrio.
Per gli operatori, la sentenza conferma che il termine per la partenza volontaria è un passaggio giuridicamente decisivo della procedura di rimpatrio e che la sua contestazione può travolgere l'intero provvedimento, con rilevanti effetti anche sulla strategia difensiva nei ricorsi contro ordini di allontanamento e divieti d'ingresso.
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