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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07174/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dal decreto di liquidazione del compenso spettante a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso quel decreto, ma il Tribunale di Roma dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che dai dati del registro informatico risultasse una comunicazione idonea a far decorrere il termine di trenta giorni. Con il ricorso per cassazione la Procura deduceva due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che le risultanze SICID non provassero l’effettiva comunicazione nelle forme di rito; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse valorizzato un’attestazione interna della Procura secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non potesse gravare sul P.M. la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, il difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso passava immediatamente ai motivi senza ricostruire in modo chiaro e completo il fatto sostanziale e processuale. In secondo luogo, ha ritenuto comunque tardiva l’opposizione: il decreto di liquidazione era stato emesso l’11 ottobre 2018 e l’opposizione risultava proposta nel 2020, quindi ben oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e d.lgs. n. 150/2011. Perciò, anche a prescindere dalla questione della rituale comunicazione, l’opposizione era ormai definitivamente preclusa. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato e nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore va comunicato al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero; avverso di esso è esperibile opposizione ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Disciplina il rito dell’opposizione relativa al decreto di liquidazione del compenso.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione in relazione alla rituale comunicazione del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova circa l’avvenuta comunicazione/conoscenza dell’atto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti della causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione o comunicazione, l’opposizione deve comunque essere proposta entro il termine lungo di impugnazione, applicabile anche al rito speciale dell’opposizione ex d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    Indicata per la disciplina intertemporale applicabile al rito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in tema di ulteriore contributo unificato; la Corte escludeva i presupposti per il versamento.

  • Corte cost. n. 106/2016

    Il decreto di liquidazione è assimilato all’ordinanza del giudice monocratico, con applicazione del termine ordinario di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato va proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al rito speciale dell’opposizione.
  • Quando l’opposizione è proposta oltre il termine lungo, è irrilevante accertare in concreto se vi sia stata o meno una rituale comunicazione del decreto, perché il provvedimento è comunque divenuto definitivo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere intellegibile la vicenda processuale e sostanziale.
  • In sede di ricorso per cassazione, le censure sulla comunicazione dell’atto e sul riparto dell’onere probatorio non possono superare il rilievo assorbente della tardività dell’impugnazione, quando questa risulti già maturata alla data di proposizione del rimedio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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