Cassazione Civile, Ordinanza n. 00432/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento per maggiore Irpef dovuta per l’anno d’imposta 2010. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado sul rilievo che il contribuente avesse dimostrato la congruità del reddito rispetto agli studi di settore e la propria capacità contributiva. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su un motivo di appello; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, 32, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 600/1973, 2697 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Prima della decisione, però, il contribuente ha depositato istanza di estinzione dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197/2022, art. 1, commi 186 e ss., con pagamento di quanto dovuto; la domanda risultava corredata della prova del versamento e comunicata all’Agenzia, che non ha mosso contestazioni.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite tributaria pendente in Cassazione e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha ritenuto integrati i presupposti della procedura prevista dalla L. n. 197/2022 per le controversie fiscali pendenti in Cassazione nelle quali il Fisco risulti integralmente soccombente nei precedenti gradi, essendo stata depositata la domanda di definizione con la prova del pagamento della prima rata dell’importo dovuto e non essendo state sollevate contestazioni dall’Agenzia. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato come parametro della censura di omessa pronuncia sul motivo di appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente come norma sostanziale asseritamente violata nella ricostruzione della pretesa tributaria.
art. 32, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente come norma in tema di presunzioni e poteri di accertamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull’onere della prova nella censura di violazione di legge.
art. 2728 c.c.
Richiamato come norma sulle presunzioni legali nella censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale veicolo del secondo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022
Norma applicata per la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti in Cassazione e per la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
"per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato"
Utilizzato per determinare il valore della lite ai fini della definizione agevolata, escludendo interessi e sanzioni non oggetto del contendere.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
Interpretato nel senso che, in presenza del deposito della domanda di definizione e della prova del versamento dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa la sua applicazione per mancanza dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione, la definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023 comporta l’estinzione del processo quando la domanda sia ritualmente depositata e sia provato il pagamento della somma dovuta o della prima rata, senza necessità di una decisione nel merito.
- Ai fini della definizione agevolata, il valore della lite coincide con l’importo del tributo contestato al netto di interessi e sanzioni, salvo che questi ultimi costituiscano l’unico oggetto del giudizio.
- Se la parte beneficiaria della definizione agevolata deposita la domanda e il versamento, e la controparte non contesta i presupposti della procedura, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
- Le censure di omessa pronuncia e di violazione di norme sull’accertamento fiscale restano assorbite quando intervenga una causa estintiva sopravvenuta del processo.
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