Cassazione Penale, Ordinanza n. 18684/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del g.i.p. di non inoltro della corrispondenza. L'unico motivo di ricorso deduceva che il provvedimento impugnato non avrebbe svolto un'adeguata valutazione del pericolo concreto derivante dall'eventuale inoltro della missiva, contestando quindi la sufficienza della motivazione e la concreta attitudine della corrispondenza a veicolare comunicazioni illecite. La Corte ha però rilevato che la motivazione già individuava elementi concreti: fotografie di un noto cantante napoletano indirizzate a un altro appartenente a un gruppo criminale di alto profilo, con indicazione di due nomi di battesimo, da cui era ragionevolmente ipotizzabile un messaggio destinato a un detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. Il ricorso, per come formulato, si risolveva dunque in censure di merito e in una richiesta di rivalutazione del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata in ordine al rischio concreto che la corrispondenza tra i due detenuti potesse essere strumento di comunicazione e di coltivazione di relazioni illecite. Ha quindi confermato la correttezza del controllo sul non inoltro della corrispondenza in presenza di elementi concreti che facciano dubitare del contenuto effettivo della missiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime speciale può giustificare il non inoltro della missiva quando esistano elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del contenuto apparente della corrispondenza e del suo possibile uso come strumento di comunicazione illecita.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di corrispondenza di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il provvedimento di non inoltro deve essere motivato, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che rendano ragionevole il dubbio che il contenuto effettivo della missiva sia diverso da quello apparente.
- La valutazione del rischio non richiede una prova piena dell'uso illecito della corrispondenza, essendo sufficiente un complesso di circostanze concrete idonee a far ritenere plausibile che la missiva sia veicolo di comunicazioni o relazioni illecite.
- La decisione sul controllo della corrispondenza può fondarsi anche su un giudizio di inaffidabilità soggettiva del mittente o del destinatario della missiva, ove desumibile da elementi specifici del caso concreto.
- In sede di legittimità, non è ammissibile un motivo che si limiti a sollecitare una diversa lettura del fatto e delle risultanze valutative del giudice di merito, quando la motivazione impugnata risulti già congrua e coerente.
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