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Sentenza

Sentenza n. 2645/2026 - Milano, Sezione 2

quanto al ricorso n. 718 del 2023: per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: della d.d. 13 febbraio 2023, n. 1020, comunicata alla società ricorrente con PEC in del 15 febbraio 2023, recante “Aggiudicazione provvisoria a favore delle società Riva Impresa Restauri s.r.l. e Vox Media s.r.l. (RTI costituendo) nell'ambito dell'Avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione dell'intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici meridionali e settentrionali di Piazza Duomo, e sulle vie Mazzini e Mengoni, e riqualificazione dell'edificio multipiano di proprietà comunale di via Gregorovius”, e di ogni atto alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso, e in particolare: - della d.d. n. 11190 del 6 dicembre 2022, trasmessa alla ricorrente con PEC del 20 marzo 2023 di evasione dell''istanza di accesso agli atti formulata in data 22 febbraio 2023, recante “Approvazione delle operazioni di gara relative all'Avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione dell'intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici meridionali e settentrionali di Piazza Duomo, e sulle vie Mazzini e Mengoni, e riqualificazione dell'edificio multipiano di proprietà comunale di via Gregorovius”; - dei verbali delle operazioni di gara uniti alla d.d. n. 1190 del 6 dicembre 2022, anch'essi trasmessi alla ricorrente con PEC del 20 marzo 2023; - della corrispondenza intercorsa tra il Comune di Milano e il RTI costituendo tra Riva s.r.l. e Vox Media s.r.l. in ordine all'esercizio della prelazione (nota municipale PG 664104/2022 del 6 dicembre 2022; nota Riva s.r.l. acquisita al protocollo municipale PG 709281/2022 del 27 dicembre 2022; nota municipale 12 gennaio 2023; nota Riva s.r.l. acquisita al protocollo municipale PG 65249/2023 del 3 febbraio 2023, tutte trasmesse alla ricorrente con PEC del 20 marzo 2023; nonché per la declaratoria, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con istanza di accesso in data 23 febbraio 2023 e in data 14 aprile 2023. quanto al ricorso per motivi aggiunti: della d.d. 13 febbraio 2023, n. 1020, comunicata alla società ricorrente con PEC in del 15 febbraio 2023, recante “Aggiudicazione provvisoria a favore delle società Riva Impresa Restauri s.r.l. e Vox Media s.r.l. (RTI costituendo) nell'ambito dell'Avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione dell'intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici meridionali e settentrionali di Piazza Duomo, e sulle vie Mazzini e Mengoni, e riqualificazione dell'edificio multipiano di proprietà comunale di via Gregorovius”, e di ogni atto alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso, e in particolare: - della d.d. n. 11190 del 6 dicembre 2022, trasmessa alla ricorrente con PEC del 20 marzo 2023 di evasione dell'istanza di accesso agli atti formulata in data 22 febbraio 2023, recante “Approvazione delle operazioni di gara relative all'Avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione dell'intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici meridionali e settentrionali di Piazza Duomo, e sulle vie Mazzini e Mengoni, e riqualificazione dell'edificio multipiano di proprietà comunale di via Gregorovius” - dei verbali delle operazioni di gara uniti alla d.d. n. 1190 del 6 dicembre 2022, anch''''''''essi trasmessi alla ricorrente con PEC del 20 marzo 2023; - della corrispondenza intercorsa tra il Comune di Milano e il RTI costituendo tra Riva s.r.l. e Vox Media s.r.l. in ordine all'esercizio della prelazione (nota municipale PG 664104/2022 del 6 dicembre 2022; nota Riva s.r.l. acquisita al protocollo municipale PG 709281/2022 del 27 dicembre 2022; nota municipale 12 gennaio 2023; nota Riva s.r.l. acquisita al protocollo municipale PG 65249/2023 del 3 febbraio 2023), tutte trasmesse alla ricorrente con PEC del 20 marzo 2023. quanto al ricorso n. 3052 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n.9263 del 10 ottobre 2024 del Direttore dell’Area Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano, comunicata alle ricorrenti a mezzo PEC in data 14 ottobre 2024 con nota di accompagnamento prot. 14/10/2024. 0524196.U, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA DEL 29/5/2024, 3/6/2024, 7/6/2024, 13/6/2024, 20/6/2024, 16/7/2024, 25/7/2024, 1/8/2024 E 10/9/2024 RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MULTIPIANO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS”; - dei verbali di gara della Commissione in nuova composizione del 29 maggio 2024, 3 giugno 2024, 7 giugno 2024, 13 giugno 2024, 20 giugno 2024, 16 luglio 2024, 25 luglio 2024, 1^ agosto 2024 e 10 settembre 2024, approvati tutti con Determinazione Dirigenziale n.9263 del 10 ottobre 2024 del Direttore dell’Area Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano e comunicati alle ricorrenti a mezzo PEC in data 14 ottobre 2024 con nota di accompagnamento prot. 14/10/2024. 0524196.U; - nonché, per quanto occorrer possa, dei verbali di gara dell’11 aprile 2022, 20 aprile 2022, 14 maggio 2022, 1^ luglio 2022, 29 settembre 2022 e 11 ottobre 2022, approvati con la Determinazione Dirigenziale n.11190 del 6 dicembre 2022 del Direttore dell’Area Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano; - di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi l’eventuale provvedimento di aggiudicazione finale; nonché, in via subordinata, per l’annullamento, - dell’“AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MULTIPIANO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS”, pubblicato in data 29 settembre 2021, oltreché, per quanto occorrer possa, della Delibera di Giunta comunale n. 722 del 19 giugno 2020 (doc.6); - di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, nonché per la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alle ricorrenti, con eventuale subentro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACONE ASSOCIATI S.R.L. il 27\12\2024: con il ricorso principale, in via principale, per l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale n.9263 del 10 ottobre 2024 del Direttore dell’Area Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano, comunicata alle ricorrenti a mezzo PEC in data 14 ottobre 2024 con nota di accompagnamento prot. 14/10/2024. 0524196.U, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA DEL 29/5/2024, 3/6/2024, 7/6/2024, 13/6/2024, 20/6/2024, 16/7/2024, 25/7/2024, 1/8/2024 E 10/9/2024 RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MULTIPIANO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS” (docc.1 a-b); - dei verbali di gara della Commissione in nuova composizione del 29 maggio 2024, 3 giugno 2024, 7 giugno 2024, 13 giugno 2024, 20 giugno 2024, 16 luglio 2024, 25 luglio 2024, 1^ agosto 2024 e 10 settembre 2024 (docc.2 a-i), approvati tutti con Determinazione Dirigenziale n.9263 del 10 ottobre 2024 del Direttore dell’Area Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano e comunicati alle ricorrenti a mezzo PEC in data 14 ottobre 2024 con nota di accompagnamento prot. 14/10/2024.0524196.U (docc.1 a-b); - nonché, per quanto occorrer possa, dei verbali di gara dell’11 aprile 2022, 20 aprile 2022, 14 maggio 2022, 1^ luglio 2022, 29 settembre 2022 e 11 ottobre 2022 (docc.3a-f), approvati con la Determinazione Dirigenziale n.11190 del 6 dicembre 2022 del Direttore dell’Area Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano (doc.4); - di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi l’eventuale provvedimento di aggiudicazione finale; nonché, in via subordinata, per l’annullamento, - dell’“AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MULTIPIANO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS”, pubblicato in data 29 settembre 2021 (doc.5), oltreché, per quanto occorrer possa, della Delibera di Giunta comunale n.722 del 19 giugno 2020 (doc.6); - di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, nonché per la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alle ricorrenti, con eventuale subentro. oltreché, con il presente atto di motivi aggiunti, per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche ex art.55 comma 10 c.p.a., - della Determinazione Dirigenziale n.10593 del 13 novembre 2024, comunicata alle ricorrenti a mezzo PEC in data 26 novembre 2024 con note di accompagnamento prot. 26/11/2024. 0614462.U e prot. 26/11/2024. 0614437.U, avente ad oggetto “PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI RIVA IMPRESA RESTAURI SRL E VOX MEDIA SRL (RTI COSTITUENDO) NELL'AMBITO DELL' AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MULTIPIANO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS” (doc.22 e 23 a-b); - di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, nonché per la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alle ricorrenti, con eventuale subentro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACONE ASSOCIATI S.R.L. il 28\1\2026: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della Determinazione Dirigenziale n.11989 del 23 dicembre 2025, comunicata alla ricorrente a mezzo PEC in data 24 dicembre 2025 con note di accompagnamento prot. 23/12/2025.0673489. U. e prot. 23/12/2025.0673480. U., avente ad oggetto “AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETA RIVA IMPRESA RESTAURI ITALIA SRL – VOX MEDIA SRL (RTI COSTITUENDO) NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MULTIPIANO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS” (docc.26 e 27 a-b); - di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, per accertare e dichiarare l’erroneo esercizio della clausola della prelazione prevista nell’Avviso all’atto della sua concreta attuazione, oltreché la nullità delle clausole contenute ai punti 4.1, 4.2 e 4.5 della Determinazione Dirigenziale n.11989 del 23 dicembre 2025, nonché per la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente, con eventuale subentro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACONE ASSOCIATI S.R.L. il 3\3\2026: Integrazione della censura di cui al III motivo del ricorso introduttivo, riproposto in via di illegittimità derivata nel primo e nel secondo atto di motivi aggiunti, recante “Violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, favor partecipationis e comparabilità delle offerte. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta. Violazione principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della P.A. (art. 97 Cost.)”.-. quanto al ricorso n. 3443 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento a) della D.D. n. 10593 del 13 novembre 2024, comunicata alla ricorrente con nota dirigenziale prot. n. 614406.U del 26 novembre 2024, recante “PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI RIVA IMPRESA RESTAURI SRL E VOX MEDIA SRL (RTI COSTITUENDO) NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MILTIPIANO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS”, e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o comunque connessi, e segnatamente: b) della nota 14 ottobre 2024, PG n. 524146.U, con la quale l’Amministrazione comunale ha invitato il costituendo RTI tra Riva Impresa Restauri Italia s.r.l. e Vox Media s.r.l. ad esercitare il diritto di prelazione accordato in suo favore dagli atti di indizione della procedura di gara e a ragguagliare l’offerta che ha conseguito il punteggio più alto presentata da Urban Vision S.p.A., e della nota del 5 novembre 2024, PG n. 564344.E, cui tramite la Società Riva Impresa Restauri Italia s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del RTI costituendo con Vox Media srl, ha inoltrato formale impegno a ragguagliare l’offerta migliorativa presentata da Urban Vision S.p.A., entrambe portate a conoscenza dell’odierna ricorrente in data 17 dicembre 2024, in evasione dell’istanza di accesso formulata l’antecedente 27 novembre 2024; c) dell’ “AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MILTIPIANO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS” pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano in data 29 settembre 2021, limitatamente alle clausole attributive di un diritto di prelazione a favore del costituendo RTI proponente; d) dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 722 del 19 giugno 2020, recante “Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante sponsorizzazione dell’intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici Meridionali e Settentrionali di Piazza Duomo, e sulle vie Mazzini e Mengoni, e riqualificazione dell’edificio multipiano di proprietà comunale di Via Gregorovius”, limitatamente alle disposizioni attributive di un diritto di prelazione in favore del costituendo RTI proponente (“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE”, e sub “RELAZIONE TECNICA”); nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Milano e il costituendo RTI aggiudicatario e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento in forma specifica, mediante affidamento e/o subentro e nel contratto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBAN VISION S.P.A. il 26\1\2026: per l’annullamento, previa sospensione quanto al ricorso introduttivo a) della D.D. n. 10593 del 13 novembre 2024 (doc. 23), comunicata alla ricorrente con nota dirigenziale prot. n. 614406.U del 26 novembre 2024 (doc. 24), recante “PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI RIVA IMPRESA RESTAURI SRL E VOX MEDIA SRL (RTI COSTITUENDO) NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MILTIPIANO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS”, e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o comunque connessi, e segnatamente: b) della nota 14 ottobre 2024, PG n. 524146.U, con la quale l’Amministrazione comunale ha invitato il costituendo RTI tra Riva Impresa Restauri Italia s.r.l. e Vox Media s.r.l. ad esercitare il diritto di prelazione accordato in suo favore dagli atti di indizione della procedura di gara e a ragguagliare l’offerta che ha conseguito il punteggio più alto presentata da Urban Vision S.p.A. (doc. 27), e della nota 5 novembre 2024, PG n. 564344.E, cui tramite la Società Riva Impresa Restauri Italia s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del RTI costituendo con Vox Media srl, ha inoltrato formale impegno a ragguagliare l’offerta migliorativa presentata da Urban Vision S.p.A. (doc. 28), entrambe portate a conoscenza dell’odierna ricorrente in data 17 dicembre 2024, in evasione dell’istanza di accesso formulata l’antecedente 27 novembre 2024 (docc. 25 e 26); c) dello “AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MILTIPIANO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS” pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano in data 29 settembre 2021, limitatamente alle clausole attributive di un diritto di prelazione a favore del costituendo RTI proponente (doc. 8, pag. 7); d) dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 722 del 19 giugno 2020, recante “Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante sponsorizzazione dell’intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici Meridionali e Settentrionali di Piazza Duomo, e sulle vie Mazzini e Mengoni, e riqualificazione dell’edificio multipiano di proprietà comunale di Via Gregorovius”, limitatamente alle disposizioni attributive di un diritto di prelazione in favore del costituendo RTI proponente (doc. 2, sub “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE”, pag. 6, e sub “RELAZIONE TECNICA”, pag. 5); nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Milano e il costituendo RTI aggiudicatario e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento in forma specifica, mediante affidamento e/o subentro e nel contratto; quanto al presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione della d.d. 23 dicembre 2025, n. 11989 (doc. 35), di cui è stata notizia alla ricorrente con comunicazione 23 dicembre 2025, prot. n. 673469.U notificata a mezzo PEC in data 24 dicembre (doc. 36), recante “AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETA RIVA IMPRESA RESTAURI ITALIA SRL - VOX MEDIA SRL (RTI COSTITUENDO) NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MULTIPIANO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS” nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Milano e il costituendo RTI aggiudicatario e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento in forma specifica, mediante affidamento e/o subentro e nel contratto.

Giustizia amministrativa202403443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura per l’affidamento di un contratto di sponsorizzazione tecnica relativo al restauro e alla riqualificazione di immobili comunali, inclusi la proposta e l’aggiudicazione definitiva al RTI promotore, la clausola di prelazione e gli atti di valutazione delle offerte

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)

Prevale il privato

La controversia

I tre ricorsi riuniti riguardavano la medesima procedura avviata dal Comune per l’affidamento di un contratto qualificato come sponsorizzazione tecnica, relativo al restauro delle facciate e dei sottoportici di Piazza Duomo e alla riqualificazione di un edificio comunale. Il ricorso R.G. 718/2023 di Acone contestava l’aggiudicazione provvisoria al RTI promotore, deducendo l’inammissibilità dell’offerta del RTI Riva per difformità dalla lex specialis e l’illegittimo ricorso al soccorso procedimentale; il ricorso è stato proposto anche per l’accesso agli atti. Il ricorso R.G. 3052/2024 di Acone contestava la rinnovata procedura e la graduatoria approvata con la nuova commissione, deducendo l’illegittima ammissione di Urban Vision per l’indicazione di una durata di 7,5 mesi per un lotto, superiore al limite di 7 mesi; l’illegittima ammissione del RTI Riva; la violazione di imparzialità, parità di trattamento e favor partecipationis per il mancato aggiornamento delle fasce di punteggio del criterio economico dopo l’ampliamento dell’oggetto della valutazione; nonché, in via subordinata, la genericità della lex specialis. Con il terzo atto di motivi aggiunti Acone integrava la censura relativa alla distorsione del criterio economico. Il ricorso R.G. 3443/2024 di Urban Vision contestava la proposta di aggiudicazione al RTI Riva e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione definitiva, deducendo l’illegittimità della clausola di prelazione o “ragguaglio” prevista a favore del promotore, per contrasto con i principi euro-unitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e concorrenza; chiedeva inoltre la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro. Il Comune e il RTI controinteressato eccepivano, tra l’altro, il ne bis in idem, la tardività dell’impugnazione della clausola e l’inammissibilità per carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre giudizi. Il ricorso R.G. 718/2023 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché gli atti impugnati erano stati già annullati con sentenza passata in giudicato e integralmente sostituiti dalla rinnovazione della procedura. Il ricorso introduttivo R.G. 3443/2024 è stato dichiarato inammissibile: la proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività e non richiede autonoma impugnazione, essendo la lesione concretizzata solo con l’aggiudicazione definitiva. Sono state respinte le eccezioni di ne bis in idem e tardività: non vi era identità di causa petendi, petitum e posizione processuale, e la clausola di prelazione non era immediatamente escludente, sicché poteva essere impugnata con l’atto applicativo concretamente lesivo. Il ricorso per motivi aggiunti di Urban Vision è stato accolto. Il contratto, pur denominato sponsorizzazione tecnica, è stato riqualificato in termini sostanziali come concessione o partenariato pubblico-privato, poiché la remunerazione derivava dallo sfruttamento economico degli spazi pubblicitari e il rischio operativo era trasferito al privato. La clausola di prelazione consentiva al promotore di adeguare la propria offerta a quella migliore dopo averne conosciuto il contenuto, alterando la competizione e violando la parità di trattamento. Il TAR ha applicato la sentenza CGUE 5 febbraio 2026, causa C-810/24, che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione un analogo diritto di prelazione del promotore. La clausola è stata ritenuta illegittima anche qualora il contratto fosse qualificato come sponsorizzazione, poiché l’art. 19 d.lgs. 50/2016 imponeva comunque il rispetto dell’imparzialità e della parità di trattamento. È stata quindi annullata l’aggiudicazione definitiva al RTI Riva e la clausola di prelazione. Il primo e il secondo atto di motivi aggiunti di Acone sono stati dichiarati improcedibili, perché diretti contro l’aggiudicazione al RTI Riva già annullata. Sono invece rimasti procedibili il ricorso introduttivo e il terzo atto di motivi aggiunti, in quanto diretti anche contro la posizione di Urban Vision e contro la legittimità strutturale della procedura. Il motivo di Acone relativo alla durata di 7,5 mesi del lotto n. 8 è stato respinto: il mezzo mese riguardava allestimento e disallestimento dei ponteggi, mentre l’esposizione pubblicitaria durava 7 mesi; inoltre la deviazione era minima, non essenziale e non idonea a compromettere la comparabilità delle offerte. È stato accolto il motivo relativo al mancato aggiornamento della griglia di punteggio economico. La commissione, pur dovendo valutare l’importo complessivo degli interventi in esecuzione del precedente giudicato, aveva mantenuto soglie e punteggi concepiti per importi inferiori, attribuendo il massimo punteggio a tutte le offerte e neutralizzando il criterio economico. Il TAR ha ravvisato manifesta irragionevolezza, contraddittorietà metodologica, violazione della par condicio e dei principi di buon andamento. Sono stati annullati i verbali della commissione nella parte relativa alla valutazione economica, la graduatoria e il provvedimento conclusivo di approvazione, con obbligo di rinnovare la valutazione delle offerte economiche tramite una commissione in diversa composizione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi per oggetto e soggetti.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Rilevante per la domanda di accesso proposta nel giudizio R.G. 718/2023, poi dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere con ordinanza separata.

  • art. 120 c.p.a.

    Disciplina il rito appalti e il termine per l’impugnazione; il TAR ha escluso la tardività del ricorso contro la proposta di aggiudicazione e ha ritenuto decorrente il termine, per l’atto pubblicato, dall’ultimo giorno di pubblicazione.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, applicata alla proposta di aggiudicazione quale atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo.

  • art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016

    Individuato quale referente normativo della clausola di prelazione del promotore; la disciplina è stata ritenuta incompatibile con i principi euro-unitari quando consente l’adeguamento postumo dell’offerta dopo la conoscenza di quella migliore.

  • art. 19 d.lgs. 50/2016

    nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse

    Anche nelle procedure semplificate di sponsorizzazione la negoziazione non può derogare ai principi di imparzialità, parità di trattamento e concorrenza.

  • art. 151 d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale base normativa della qualificazione formale della procedura come sponsorizzazione tecnica.

  • art. 3, paragrafo 1, direttiva 2014/23/UE

    La CGUE lo ha interpretato nel senso che osta al riconoscimento di un diritto di prelazione che consenta al promotore di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario iniziale.

  • art. 49 TFUE

    La clausola di prelazione è stata ritenuta una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento.

  • art. 56 TFUE

    Richiamato tra i principi euro-unitari applicabili alla procedura e alla libera prestazione dei servizi.

  • art. 41 direttiva 2014/23/UE

    La prelazione è stata ritenuta lesiva della concorrenza sana ed effettiva, perché consente al promotore di modificare l’offerta dopo la scadenza del termine e la conoscenza delle offerte concorrenti.

  • art. 97 Cost.

    Il mancato adeguamento della griglia di punteggio economico è stato ritenuto contrario ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

  • artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 39 c.p.a.

    Il principio della domanda e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato impediscono al giudice di estendere d’ufficio l’annullamento all’intera gara oltre quanto domandato.

Massime di principio

  • Una proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale privo, di regola, di autonoma e immediata lesività; l’impugnazione è facoltativa e la mancata o tardiva impugnazione della successiva aggiudicazione definitiva non può essere supplita dalla sola impugnazione della proposta.
  • Il divieto di ne bis in idem nel processo amministrativo richiede la triplice identità di soggetti, petitum e causa petendi. Non vi è identità quando il nuovo ricorso riguarda un provvedimento successivo, adottato dopo la rinnovazione della procedura, e introduce un parametro di illegittimità euro-unitario non esaminato nel precedente giudizio.
  • Una clausola di prelazione che consenta al promotore di adeguare la propria offerta a quella del concorrente inizialmente migliore, dopo averne conosciuto il contenuto, altera la competizione, attribuisce un vantaggio competitivo indebito e viola i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza; tale meccanismo è incompatibile con il diritto dell’Unione anche quando sia inserito in una procedura formalmente qualificata come sponsorizzazione.
  • La clausola di prelazione non è immediatamente escludente quando non impedisce la partecipazione alla gara né rende impossibile o antieconomica la formulazione dell’offerta. La sua lesività diviene attuale quando viene concretamente esercitata e determina la pretermissione del concorrente risultato migliore.
  • Quando il giudicato impone di ampliare l’oggetto della valutazione economica, la commissione deve ricalibrare anche soglie e fasce di punteggio. Il mantenimento di una griglia concepita per parametri inferiori, tale da attribuire a tutte le offerte il punteggio massimo e neutralizzare il criterio, integra illogicità manifesta, violazione della par condicio e difetto metodologico della valutazione.
  • L’interesse a contestare un criterio di gara sussiste anche se la sua illegittima applicazione non ha modificato la graduatoria, quando la censura riguarda la capacità stessa del criterio di assicurare una comparazione reale ed effettiva delle offerte.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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