Ordinanza n. 58/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di sospensione dei lavori prot. n. 0137405/26 del 03 aprile 2026, adottato dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti, ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.P.R. n.380/2001 e notificato via PEC in pari data; - del provvedimento di revoca dell'autorizzazione sismica prot. n. 0157935/26 del 20 aprile 2026, adottato dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, con provvedimenti conseguenti in ordine alla sospensione dei lavori, notificato via PEC in pari data; - della nota di precisazioni prot. n. 0174961/26 del 29 aprile 2026 adottata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti, recante conferma e integrazione motivazionale dei provvedimenti di cui innanzi, notificata via PEC in pari data; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi inclusi il processo verbale di violazione delle norme tecniche del giorno 1 aprile 2026 mai notificato alla Esponente e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Chieti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione dei lavori, revoca dell'autorizzazione sismica, nota di conferma e integrazione motivazionale, nonché atti connessi relativi a lavori di adeguamento sismico di un polo scolastico finanziati nell'ambito del PNRR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto di sospensione dei lavori adottato ai sensi dell'art. 97, comma 1, d.P.R. 380/2001, il successivo provvedimento di revoca dell'autorizzazione sismica adottato ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, la nota recante conferma e integrazione motivazionale e gli ulteriori atti connessi, tra cui il verbale di violazione delle norme tecniche e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda lavori in variante che avrebbero determinato un edificio con conformazione strutturale e comportamento statico e sismico diversi da quelli previsti dall'originaria autorizzazione sismica. Le ricorrenti sostenevano, in sostanza, l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi, invocando l'operatività dell'art. 5, comma 2-ter, d.l. 136/2004, relativo alle opere oggetto di finanziamento PNRR superiore alla metà dell'importo, disposizione che esclude l'applicazione della disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, inclusi gli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001. Il giudice ha rilevato che tale esenzione è subordinata al preventivo deposito in AINOP della variante in sanatoria e che una parte dei lavori in variante era stata realizzata il 21 luglio 2025, anteriormente al deposito AINOP, avvenuto il 17 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 5, comma 2-ter, d.l. 136/2004 non potesse operare, poiché il deposito in AINOP della variante in sanatoria non era avvenuto anteriormente alla realizzazione di una parte dei lavori in variante. Ne consegue che non appariva illegittima, allo stato degli atti, l'applicazione della disciplina in materia di deposito del progetto strutturale e autorizzazione sismica preventiva. Quanto al periculum e alla comparazione degli interessi, il TAR ha considerato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera strategica di adeguamento sismico del polo scolastico e al conseguimento degli obiettivi e delle tempistiche del PNRR. Tuttavia, richiamando l'art. 48, comma 4, d.l. 77/2021 e l'art. 125 c.p.a., ha escluso che il rischio di perdita dei finanziamenti e l'interesse alla celere esecuzione dell'opera siano automaticamente prevalenti sull'interesse pubblico alla sicurezza strutturale dell'edificio, interesse posto a fondamento dei provvedimenti impugnati. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 97, comma 1, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa del decreto di sospensione dei lavori impugnato.
artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001
Prevedono, rispettivamente, il deposito del progetto strutturale e l'autorizzazione sismica preventiva per le opere in zone sismiche; la loro applicazione è stata ritenuta non esclusa, allo stato cautelare, per la tardività del deposito della variante in sanatoria.
art. 5, comma 2-ter, d.l. 28 maggio 2004, n. 136
L'esclusione della disciplina sulle costruzioni in zone sismiche per le opere finanziate dal PNRR in misura superiore alla metà dell'importo è subordinata al preventivo deposito in AINOP della variante in sanatoria.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione sismica.
art. 48, comma 4, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108
In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.
Nei giudizi relativi a interventi finanziati dal PNRR impone l'applicazione dell'art. 125 c.p.a. e la considerazione della coerenza della misura cautelare con gli obiettivi e i tempi del PNRR, senza rendere automaticamente prevalente l'interesse alla realizzazione celere dell'opera.
art. 125 c.p.a.
Impone, nella valutazione cautelare relativa alle opere PNRR, di considerare le probabili conseguenze della misura su tutti gli interessi coinvolti; il rischio di perdita del finanziamento non prevale necessariamente sull'interesse pubblico alla sicurezza strutturale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato.
Massime di principio
- L'esenzione dalla disciplina ordinaria in materia di costruzioni in zone sismiche prevista per un'opera finanziata dal PNRR è subordinata al preventivo deposito in AINOP della variante in sanatoria; il deposito successivo alla realizzazione, anche parziale, dei lavori in variante non consente di invocare tale esenzione per le opere già eseguite.
- Quando i lavori in variante determinano una conformazione strutturale e un comportamento statico o sismico diversi da quelli oggetto dell'autorizzazione originaria, la relativa variante assume rilievo ai fini della necessità del preventivo deposito del progetto e dell'autorizzazione sismica secondo la disciplina ordinaria.
- Nella tutela cautelare concernente opere finanziate dal PNRR, il giudice deve ponderare sia l'interesse alla realizzazione dell'opera e al rispetto dei tempi del Piano sia gli ulteriori interessi pubblici coinvolti, inclusa la sicurezza strutturale dell'edificio; il rischio di perdita dei finanziamenti e la celerità dell'esecuzione non costituiscono interessi automaticamente prevalenti.
- Il richiamo all'art. 125 c.p.a. nelle controversie relative a opere PNRR richiede una valutazione concreta delle probabili conseguenze della misura cautelare su tutti gli interessi in rilievo, non una prevalenza automatica dell'interesse alla prosecuzione dei lavori.
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