Cassazione Civile, Ordinanza n. 02810/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandatario)
La controversia
La lite nasce dalla gestione di un immobile di Venezia in comproprietà tra zio e nipote. Il proprietario-gestore aveva amministrato il bene per molti anni e la nipote, convenuta in primo grado, aveva chiesto il rendiconto della gestione e la restituzione di somme che assumeva versate allo zio in relazione al mandato e non giustificate da un valido rendiconto. In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande dell'attrice principale e, in accoglimento della riconvenzionale, l'aveva condannata a restituire una somma rilevante ex art. 2033 c.c. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha però rigettato la domanda restitutoria, ritenendo che il mancato rendiconto non bastasse a dimostrare l'assenza di causa dei pagamenti già eseguiti. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1713 e 2729 c.c., sostenendo che l'omesso rendiconto del mandatario dovesse comportare inversione dell'onere della prova anche rispetto all'obbligo di restituire quanto ricevuto a causa del mandato, e che i pagamenti fossero stati illogicamente presunti assistiti da causa solvendi; (2) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse rigettato la domanda di ripetizione di indebito imponendo un onere probatorio impossibile, in assenza di rendiconto idoneo del mandatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'obbligo di rendiconto del mandatario ex art. 1713 c.c. implica la prova delle entrate e delle uscite e delle modalità di svolgimento dell'incarico, ma l'inosservanza di tale obbligo non produce una inversione dell'onere della prova in favore del mandante che agisca per la ripetizione ex art. 2033 c.c. In una domanda di indebito oggettivo, il danneggiato/attore deve comunque provare gli elementi costitutivi della pretesa, cioè l'avvenuto pagamento e la mancanza della causa debendi. La sola mancanza di rendiconto non prova, neppure presuntivamente, che le somme corrisposte siano prive di causa, né consente di desumere lo specifico quantum indebito. Spese di lite non liquidate per la tardività del controricorso. È stato disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1713 c.c.
L'obbligo del mandatario di rendere il conto impone di giustificare il modo in cui ha svolto l'incarico, provando entità e causa di incassi ed esborsi e gli elementi utili a valutare la conformità dell'attività ai criteri di buona amministrazione.
art. 1710 c.c.
È richiamato come parametro di buona amministrazione cui va ancorata la valutazione del comportamento del mandatario nella resa del conto.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva non consente di ricavare dalla mera mancata resa del conto la prova dell'assenza di causa dei pagamenti effettuati.
art. 2033 c.c.
Nell'azione di ripetizione dell'indebito l'attore deve provare pagamento e mancanza della causa debendi; il difetto di rendiconto non basta da solo a fondare la restituzione.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova resta a carico di chi agisce in ripetizione d'indebito, che deve dimostrare i fatti costitutivi della domanda.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 370 c.p.c.
Per i ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023 il controricorso si perfeziona con il deposito, senza necessità di notifica.
art. XIV disp. trans. Cost.
È stata rilevata l'erronea apposizione del titolo nobiliare nel ricorso, in quanto contraria al divieto costituzionale richiamato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'inosservanza dell'obbligo di rendiconto del mandatario non comporta, di per sé, l'inversione dell'onere della prova a favore del mandante che agisca per la restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate.
- Nell'azione di ripetizione d'indebito l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda: pagamento eseguito e assenza della causa giustificativa; il solo difetto di rendiconto non basta a dimostrare la mancanza di causa.
- La violazione dell'obbligo di rendiconto può rilevare come inadempimento del mandatario, ma non consente automaticamente di quantificare lo specifico indebito né di presumere priva di causa ogni somma corrisposta nel corso del rapporto.
- La prova per presunzioni non può essere utilizzata per colmare integralmente la mancanza di dimostrazione del fatto costitutivo specifico richiesto dall'azione di indebito, quando il fatto noto sia soltanto l'omessa rendicontazione.
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