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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43757/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per presunto errore percettivo nella decisione della Quarta Sezione, per mancata riqualificazione dei reati-fine ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (attenuante della lieve entità). Il difensore deduceva indeterminatezza dell'accusa e carenza probatoria per mancato sequestro e assenza di analisi sulle sostanze (tipologia, principio attivo, quantità), nonché una sostanziale inversione dell'onere della prova e travisamento/omessa valutazione dei fatti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non fosse configurabile un "errore di fatto" rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., poiché le doglianze attengono al merito delle valutazioni (giudizio) operate dalla Quarta Sezione e dai giudici di merito e non a una svista o equivoco percettivo nella lettura degli atti. La motivazione della Corte di cassazione e dei giudici di merito, che hanno escluso l'attenuante di lieve entità, si basava su elementi quali la serialità degli episodi, la pluralità delle sostanze e l'esistenza di un'organizzazione non rudimentale; la mancata acquisizione di sequestri non era il fondamento della decisione, per cui la censura basata sulla mancanza di analisi è irrilevante. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La circostanza attenuante della "lieve entità" può essere esclusa quando l'attività di spaccio risulti svolta in un contesto organizzato (serialità, pluralità di sostanze, controllo di una zona, impiego di mezzi, reiterazione), anche se le quantità non sono rilevanti.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che punisce il delitto associativo in materia di stupefacenti; è il capo di imputazione associativo per cui l'imputato è stato condannato in sede di merito.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    "l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso"

    Il rimedio straordinario è limitato agli errori percettivi (svista/equivoco) nella lettura degli atti; non è accessibile per critiche che attengono al giudizio di valutazione delle prove.

  • Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni

    "qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio"

    Conferma che non si può utilizzare il ricorso straordinario per rimettere in discussione valutazioni di merito; occorre che l'errore sia esclusivamente percettivo.

  • Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017 (Cesarano)

    "in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità... qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente"

    Sostiene la legittimità del diniego dell'attenuante di lieve entità quando sussistono indici di organizzazione e diffusione sistematica, anche senza rilevanti quantitativi sequestrati.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o valutazioni delle prove.
  • La mancata effettuazione di sequestri o di analisi chimiche non impedisce automaticamente il diniego dell'attenuante di lieve entità se esistono altri elementi integranti l'organizzazione e la sistematicità dell'attività di spaccio (serialità, pluralità di sostanze, controllo territoriale, mezzi funzionali, reiterazione).
  • Quando si contesta in Cassazione (o con ricorso straordinario) la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, occorre dimostrare che la decisione si è basata su fatti inesistenti o su una palese svista nella lettura degli atti, non limitarsi a chiedere un diverso apprezzamento delle stesse risultanze.
  • Le doglianze difensive riguardanti l'onere della prova o la valutazione della consistenza delle prove attengono al merito e devono essere proposte nei rimedi ordinari (impugnazioni nei gradi di merito), non mediante il rimedio straordinario per errore di fatto.

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