Ordinanza n. 3327/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rimodulazione del dispositivo di protezione personale dal livello 3 al livello 4, nonché diniego di accesso agli atti relativi alla misura di protezione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento non comunicato né notificato con cui l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale ha rimodulato il dispositivo di protezione personale dal livello 3 al livello 4, operativo dal 2 febbraio 2026, nonché il diniego di accesso agli atti adottato dalla Prefettura di Roma su indicazione dell'UCIS. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, inclusi i verbali e le valutazioni delle autorità competenti. A sostegno della domanda cautelare ha contestato, tra l'altro, il difetto di istruttoria, rilevando che l'incarico di Esperto Principale nell'ambito del programma dell'Unione europea EL PACCTO 2.0 gli era stato conferito direttamente da un'organizzazione internazionale e non era riconducibile al Ministero della Giustizia italiano; secondo il ricorrente, sarebbe quindi erronea la scelta dell'amministrazione di acquisire informazioni principalmente dal Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ha prospettato anche la permanenza di una situazione di pericolo tale da giustificare una diversa misura di protezione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria, l'amministrazione ha depositato gli atti del procedimento con modalità rispettose della classifica di segretezza. Al sommario esame proprio della fase cautelare, gli elementi acquisiti sono stati ritenuti esenti dal dedotto difetto di istruttoria; l'istruttoria è stata considerata adeguata e soggetta a periodica revisione da parte dell'amministrazione centrale, con il coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza locali e delle forze di polizia territoriali. Quanto al periculum in mora, gli atti istruttori sono stati ritenuti concordi nell'escludere un pericolo attuale e concreto per il ricorrente, ferma restando l'effettività delle misure di protezione ritenute adeguate dall'amministrazione. Il Collegio ha ribadito che l'apprezzamento dell'esistenza, dell'attualità e della concretezza delle minacce rientra nella valutazione ampiamente discrezionale e riservata dell'autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice principalmente sotto il profilo della ragionevolezza. Ha tuttavia ritenuto opportuno che l'amministrazione proceda a un nuovo esame ministeriale della posizione, anche alla luce del futuro nuovo incarico prospettato dalla difesa. La domanda cautelare è stata comunque giudicata priva, allo stato, di sufficienti elementi di fondatezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La valutazione sull'esistenza, sull'attualità e sulla concretezza del pericolo o delle minacce rilevanti ai fini dell'adozione o della rimodulazione di una misura di protezione personale appartiene alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, in ragione della natura delicata e spesso riservata degli apprezzamenti richiesti.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di protezione personale è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ragionevolezza e non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione competente.
- La permanenza di una misura di protezione personale non può fondarsi soltanto sulla pericolosità della consorteria criminale oggetto di pregresse indagini, ma richiede elementi indicativi di un'esposizione attuale e concretamente apprezzabile, direttamente riferibile alla persona tutelata.
- Quando gli atti istruttori relativi a una misura di protezione sono riservati, il loro deposito in giudizio con modalità rispettose della classificazione di segretezza può consentire al giudice di verificarne, in sede cautelare, l'adeguatezza istruttoria senza divulgare i dati protetti.
- La periodica revisione dell'istruttoria da parte dell'amministrazione centrale, con il coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza locali e delle forze di polizia territoriali, costituisce elemento rilevante per escludere, in sede cautelare, il difetto di istruttoria.
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