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Ordinanza

Ordinanza n. 845/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di esclusione dal Lotto n. 28 della più ampia procedura di gara ARIA_2025_039 denominata “Aghi” comunicato con Prot. IA.2026.0041004 del 4 maggio 2026 per le motivazioni ivi riportate; - della comunicazione Prot. IA.2026.0048961 del 29 maggio 2026 con cui ARIA ha comunicato, ad esito di riesame tecnico, il diniego alla richiesta di emissione di provvedimento in autotutela avanzata da MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. confermando l’esclusione; - di tutti i processi verbali della Commissione di gara ancorché non conosciuti con particolare riferimento al verbale n. 6 del 29 aprile 2026 della Commissione nella parte in cui ha disposto l'esclusione di MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNI-PERSONALE dal Lotto n. 28 della più ampia procedura di gara ARIA_2025_039 de-nominata “Aghi” come riportato in stralcio nella comunicazione del 4 maggio 2026; - ove occorrer possa del bando, del Capitolato Tecnico e del Capitolato d’oneri e dei chiarimenti resi dalla Stazione appaltante. nonché di ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale, anche non conosciuto PER LA DECLARATORIA PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA al risarcimento dei danni patiti e patiendi in via prioritaria in forma specifica attraverso la riammissione e l’aggiudicazione del Lotto 28 per la fornitura di dispositivi pungitallone con sistema di sicurezza della più ampia di gara ARIA_2025_039 denominata “Aghi” e la stipula del relativo contratto in convenzione;

Giustizia amministrativa202602234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto n. 28 della procedura di gara ARIA_2025_039 per la fornitura di dispositivi pungitallone con sistema di sicurezza, confermata in sede di riesame tecnico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione dal Lotto n. 28 della procedura di gara, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, l'annullamento, la riammissione, l'aggiudicazione e la stipula del contratto, nonché il risarcimento del danno, prioritariamente in forma specifica. La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 8.2 del Capitolato d'oneri, ritenuto dalla stazione appaltante ostativo alle offerte composte per oltre il 50% da prodotti di origine cinese. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, la riconducibilità della fornitura alla disciplina applicata dall'amministrazione, evidenziando la divergenza tra il codice CPV indicato nella lex specialis e la classificazione valorizzata dalla stazione appaltante. Ha inoltre sostenuto che la deroga prevista dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2022/1031 avrebbe dovuto essere applicata necessariamente in ragione dell'unicità dell'offerta. L'offerta della ricorrente, secondo quanto dalla stessa dichiarato, era composta integralmente da prodotti di origine cinese.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione. La procedura è stata considerata sostanzialmente riferita alla fornitura di dispositivi medici destinati a finalità sanitarie; pertanto, non è stata ritenuta irragionevole l'applicazione dell'art. 8.2 del Capitolato d'oneri, con conseguente esclusione delle offerte composte per oltre il 50% da prodotti di origine cinese. La divergenza tra il codice CPV della lex specialis e la classificazione utilizzata dall'amministrazione non è stata ritenuta dirimente, dovendosi valorizzare, nella fase cautelare, l'effettivo oggetto della fornitura secondo una lettura sostanzialistica. Il TAR ha inoltre ritenuto non sufficientemente evidente la tesi della necessaria applicazione della deroga prevista dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2022/1031 per il solo fatto dell'unicità dell'offerta, risultando dedotto dalla stazione appaltante il carattere discrezionale della relativa valutazione. È stato escluso anche un periculum in mora qualificato e irreparabile: il rischio di riedizione della gara o di mancata aggiudicazione del lotto costituisce, allo stato, un pregiudizio non irreversibile e non impone una misura cautelare sostanzialmente anticipatoria della decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata al 26 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 8.2 del Capitolato d'oneri

    esclusione delle offerte composte per oltre il 50% da prodotti di origine cinese

    La disposizione è stata ritenuta, in sede cautelare, applicabile alla fornitura di dispositivi medici destinati a finalità sanitarie.

  • art. 9 Regolamento (UE) 2022/1031

    La deroga non è stata ritenuta necessariamente applicabile per il solo fatto dell'unicità dell'offerta; la relativa valutazione è stata considerata potenzialmente discrezionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile a una procedura di gara, può essere valorizzato l'effettivo oggetto sostanziale della fornitura, senza che la divergenza rispetto al codice CPV indicato nella lex specialis sia, di per sé, dirimente.
  • La previsione della lex specialis che esclude le offerte composte per oltre il 50% da prodotti di una determinata origine può essere ritenuta applicabile, in sede cautelare, quando la procedura abbia sostanzialmente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici destinati a finalità sanitarie.
  • L'unicità dell'offerta non comporta necessariamente l'applicazione automatica della deroga prevista dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2022/1031, ove la disciplina attribuisca all'amministrazione una valutazione discrezionale circa la ricorrenza dei relativi presupposti.
  • Il pericolo di riedizione della gara o di mancata aggiudicazione di un lotto, ove non accompagnato da un pregiudizio irreversibile, non integra un periculum in mora qualificato idoneo a giustificare una misura cautelare sostanzialmente anticipatoria della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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