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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7335/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava le condanne per i reati contestati (art. 110, 644 c.p.). Le censure hanno riguardato: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 192 e 530 cod. proc. pen. per La Rosa; art. 192 e 533 cod. proc. pen. per Valguarnera) per avere la Corte di appello ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese (in particolare Guercio Giulia e Bonura Enrico) nonostante presunti elementi di ostilità, reticenza o mancanza di riscontri documentali; 2) omissione o carenza motivazionale sulla valutazione delle circostanze attenuanti (art. 99, comma 4, c.p.; art. 62 n.4 e 62-bis c.p.) e mancata considerazione di specifici mezzi di prova (conversazioni, materiali sequestrati, dichiarazioni di teste) che, secondo le difese, dimostravano l'estraneità o la scarsa rilevanza delle condotte attribuite ai ricorrenti; 3) censura della dosimetria della pena per presunta mancata motivazione sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che i motivi prospettati rappresentassero una ricostruzione alternativa dei fatti e della valutazione probatoria già compiuta dai giudici di merito, cioè doglianze di natura fattuale non consentite in sede di cassazione, prive della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata sia sulla valutazione della attendibilità delle persone offese sia sulla dosimetria della pena (discrezionale se non arbitraria). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma da cui deriva la partecipazione al reato (concorso nella fattispecie); citata come titolo di reato in rubrica. La Corte non ha ritenuto viziata la qualificazione della partecipazione contestata.

  • art. 644 cod. pen.

    Furto; indicato come reato contestato agli imputati. La decisione di merito, confermata, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi sulla motivazione; i ricorrenti lamentavano vizio di motivazione ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito adeguata motivazione valutativa.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Riguarda la sentenza di primo grado e le sue conseguenze: citato dai ricorrenti nel vizio di motivazione. La Cassazione ha ritenuto le doglianze inesistenti o generiche.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Disposizioni sul giudizio d'appello e motivazione; invocato da Valguarnera per lamentare omissioni della Corte d'appello, ma la Cassazione ha giudicato le censure generiche e non fondate.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede i requisiti di specificità per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi carenti della specificità necessaria.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica i casi di inammissibilità per motivi che sollevino questioni non rilevabili in sede di cassazione (es. valutazioni di merito); la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili i ricorsi.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Riguarda le attenuanti generiche e la relativa motivazione; i ricorrenti lamentavano omissione ma la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'applicazione/diniego delle attenuanti fosse adeguata.

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante specifica invocata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione motivazionale tale da giustificare la cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Recante attenuanti speciali (es. collaborazione ecc.); i ricorrenti sostenevano mancata considerazione, ma la Corte ha reputato la censura generica e non fondata.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; invocato dai ricorrenti per contestare il procedimento valutativo, ma la Corte ha ritenuto che non fosse violato in termini tali da giustificare la cassazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi sulla determinazione della pena e sulla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione ha ricordato che la dosimetria rientra nella discrezionalità del giudice di merito salvo arbitrarietà, e qui non è stata dimostrata.

Massime di principio

  • In cassazione penale non è consentito riproporre una nuova valutazione dei fatti o chiedere una diversa ponderazione della prova già valutata dai giudici di merito: i motivi devono evidenziare specifici vizi di diritto o gravi vizi di motivazione, non semplici dissensi.
  • Le censure sulla attendibilità delle persone offese devono indicare con precisione incongruenze o contraddizioni decisive, o vizi procedurali nella acquisizione della prova; rilievi generici su 'inattendibilità' sono inammissibili.
  • Per far valere omissioni in tema di circostanze attenuanti è necessario dimostrare che la decisione sia priva di motivazione su punti determinanti o manifestamente illogica: la mera richiesta di diversa graduazione della pena non è sufficiente.
  • Gli artt. 581 e 591 c.p.p. impongono specificità del ricorso in cassazione; l'assenza di questa specificità porta all'inammissibilità anche se il ricorrente ritiene la decisione errata.
  • Quando la Corte d'appello espone motivazioni articolate e coerenti sulle valutazioni probatorie e sulla dosimetria, la Cassazione tende a ritenere inammissibili i ricorsi che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti.

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