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Sentenza

Sentenza n. 1068/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego sull’istanza di accesso alla corrispondenza intercorsa tra l’Azienda ospedaliera e l’impresa seconda classificata, o il suo difensore, in relazione all’esecuzione del contratto relativo al lotto 5 della gara n. 8764098, inclusi gli allegati e le note indicate nell’istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, aggiudicataria nel 2023 del lotto 5 della gara n. 8764098 (CIG 9453364AC0), ha chiesto il 29 aprile 2026, ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, copia della corrispondenza tra l’Azienda ospedaliera e l’impresa seconda classificata, o il suo difensore, relativa al contratto e alla sua esecuzione, comprese le note del 23 e 24 ottobre e del 5 novembre 2025. Ha rappresentato che l’impresa seconda classificata aveva intrapreso iniziative e attività di monitoraggio connesse alla fornitura, anche in relazione al rapporto tra la ricorrente e il fornitore dei materiali, e che i documenti erano necessari per valutare iniziative di tutela contro possibili condotte anticoncorrenziali e per la tutela in sede civile. A fronte del mancato riscontro dell’Amministrazione nel termine di legge, ha impugnato il silenzio-diniego deducendo violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 22 ss. della l. 241/1990 e dei principi di trasparenza e buon andamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullato il silenzio-rifiuto e accertato il diritto della ricorrente a visionare ed estrarre copia dei documenti richiesti, ordinandone l’esibizione e il rilascio. Ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la corrispondenza riguarda l’esecuzione del contratto aggiudicato alla ricorrente ed è strumentale alla tutela di sue posizioni giuridiche, anche in sede diversa da quella amministrativa. L’accesso non era volto a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa; inoltre non risultavano contestate l’esistenza dei documenti né individuate ragioni ostative, inclusi profili di dati sensibili o commerciali. L’eventuale opposizione della controinteressata non avrebbe, di per sé, impedito l’accesso. Il silenzio dell’Amministrazione è stato giudicato ingiustificato, anche perché il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso devono essere motivati. L’Azienda ospedaliera è stata condannata a pagare € 1.500,00, oltre agli oneri di legge; spese compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 comma 1 lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24 comma 3).

    L’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti, ma può essere riconosciuto quando questi siano strumentali alla tutela di una situazione giuridica dell’istante; non può invece essere utilizzato per un controllo generalizzato sull’operato amministrativo.

  • art. 24 l. 241/1990

    Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 comma 1 lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24 comma 3).

    Il limite dell’art. 24, comma 3, esclude le richieste dirette al controllo generalizzato, ma non impedisce l’accesso difensivo a documenti specificamente collegati alla tutela di una posizione giuridica.

  • art. 25 l. 241/1990

    Infatti, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un’istanza di parte, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso" e, ai sensi dell’art. 25, comma 3, L. 241/1990 "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere motivati".

    Il procedimento di accesso deve concludersi con un provvedimento espresso; il rifiuto, il differimento e la limitazione sono consentiti solo nei casi e nei limiti previsti dall’art. 24 e devono essere motivati.

  • art. 2 l. 241/1990

    Infatti, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un’istanza di parte, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso" e, ai sensi dell’art. 25, comma 3, L. 241/1990 "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere motivati".

    Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza di parte, l’Amministrazione è tenuta a concluderlo con un provvedimento espresso.

Massime di principio

  • L’accesso documentale è ammissibile quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti; l’interesse può consistere nella strumentalità dei documenti alla tutela di posizioni giuridiche da far valere in qualunque sede e con qualunque mezzo.
  • La richiesta di accesso non è preordinata a un controllo generalizzato sull’Amministrazione quando individua documenti specifici e ne espone la funzione rispetto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
  • L’Amministrazione deve concludere il procedimento di accesso con un provvedimento espresso; il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso sono legittimi soltanto nei casi e nei limiti previsti dalla legge e devono essere motivati.
  • La mancata opposizione del controinteressato e l’assenza di elementi che dimostrino un pregiudizio o l’esistenza di ragioni ostative concorrono a escludere che vi siano impedimenti all’ostensione, ma non sostituiscono la verifica dell’interesse qualificato del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini del procedimento e silenzio
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàSilenzio della pubblica amministrazione

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