Cassazione Civile, Ordinanza n. 14404/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico aveva convenuto in giudizio le amministrazioni statali per ottenere il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, sostenendo di non avere percepito la remunerazione prevista per la frequenza di un corso di specializzazione universitaria in medicina legale e delle assicurazioni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa. Nel ricorso per cassazione il medico ha dedotto: 1) formazione del giudicato interno sull'equipollenza tra il corso frequentato e quelli indicati nelle direttive, per mancata specifica impugnazione sul punto; 2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciato oltre i limiti del gravame; 3) violazione della disciplina europea e dei decreti ministeriali, per non avere considerato l'equipollenza concreta del corso con specializzazioni comprese negli elenchi; 4) erronea esclusione della specializzazione in medicina legale dalla normativa interna e comunque mancata considerazione del fatto che il corso era iniziato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991; 5) violazione delle regole sulle prove e sulla non contestazione, per avere ritenuto non adeguatamente allegati i fatti fondanti l'equipollenza in concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto per difetto di specificità. In particolare ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sull'equipollenza del corso, ha ritenuto sufficientemente specifico l'appello delle amministrazioni, e ha affermato che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, per i corsi iniziati nell'anno accademico 1990/1991 e disciplinati dalla normativa anteriore al d.lgs. n. 257/1991, non può considerarsi automaticamente equipollente ai corsi 'europei' o a quelli comuni a più Stati membri sulla sola base della normativa interna. Tale equipollenza, per i corsi anteriori, deve essere allegata e dimostrata in concreto, mentre nella specie la prova non era stata fornita. La Corte ha quindi confermato il dispositivo della sentenza impugnata, correggendone la motivazione. Ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
richiamato per escludere la formazione del giudicato interno sul capo relativo all'equipollenza della specializzazione
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato interno, esclusa nel caso concreto
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 342 c.p.c.
richiamato per valutare la specificità dell'appello, ritenuta sufficiente
art. 360 c.p.c.
norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle allegazioni e della non contestazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni, motivo inammissibile
art. 2969 c.c.
richiamato nel motivo sul regime della prova e della non contestazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata adeguata indicazione del contenuto degli atti richiamati
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memoria
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali connessi al rigetto dell'impugnazione
Direttiva CEE n. 75/362
invocata come fonte del diritto alla remunerazione degli specializzandi
Direttiva CEE n. 75/363
invocata come fonte del diritto alla remunerazione degli specializzandi; la Corte richiama il principio che l'inadempimento statale riguarda la tardiva attuazione dell'obbligo di remunerare, non l'ampliamento delle specializzazioni
Direttiva CEE n. 82/76
richiamata insieme alle precedenti direttive in tema di remunerazione degli specializzandi
Direttiva 1975/363
richiamata dalla Corte per affermare che la tardiva attuazione statale riguarda l'obbligo di remunerazione, non l'estensione del novero delle specializzazioni
Direttiva 1982/76
richiamata come modifica della direttiva 1975/363 nell'affermazione del solo obbligo di remunerazione degli specializzandi
d.lgs. n. 257/1991
considerato come la disciplina che ha introdotto l'adeguata remunerazione e l'ampliamento delle specializzazioni conformi alle norme europee, ma applicabile ai corsi avviati dall'anno accademico 1991/1992
d.m. 31 ottobre 1991
richiamato come fonte dell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme CEE; la Corte precisa che la specializzazione in medicina legale vi è prevista
d.m. 30 ottobre 1993
richiamato per confermare, per obiettive esigenze del SSN, la specializzazione in medicina legale tra quelle conformi alle norme CEE
d.m. 31.10.11991
citato nel terzo motivo come riferimento alla disciplina delle specializzazioni
d.m. 30.11.1993
citato nel terzo motivo come riferimento alla disciplina delle specializzazioni
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su un capo della sentenza di primo grado che sia stato oggetto di una statuizione espressa e autonoma; se la decisione di primo grado contiene solo un'affermazione generica o non specifica sul punto, è sufficiente un appello che contesti in modo diretto la spettanza del diritto dedotto.
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., il gravame è specifico quando consente di comprendere quale statuizione si intenda censurare e per quali ragioni; la contestazione della spettanza del diritto, ove riferita al medesimo profilo decisivo, può essere sufficiente anche se non riproduce la formula del primo giudice.
- Nel contenzioso sulla remunerazione degli specializzandi, l'inserimento di una specializzazione nell'elenco interno delle specializzazioni conformi alle norme europee rileva, per i corsi avviati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma non comporta automaticamente un diritto all'indennizzo per i corsi iniziati sotto la normativa precedente.
- Per i corsi di specializzazione iniziati prima dell'anno accademico 1991/1992, l'eventuale equipollenza rispetto a corsi comuni a più Stati membri non può essere desunta in via generale dalla normativa interna, ma deve essere allegata e provata in concreto in base alle caratteristiche specifiche del corso frequentato.
- L'obbligo comunitario rimproverabile allo Stato riguarda la tardiva attuazione della remunerazione degli specializzandi, non l'ampliamento del novero delle specializzazioni equivalenti, che costituiva una facoltà normativa e non un obbligo imposto dal diritto europeo.
- Una censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per erronea applicazione delle regole sulla non contestazione è inammissibile se non indica in modo specifico il contenuto degli atti di merito da cui dovrebbe risultare la sufficienza delle allegazioni fattuali.
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