Sentenza n. 1480/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, diniego del ricorso gerarchico, revoca questorile della licenza di porto di fucile e silenzio-rigetto del relativo ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare da molti anni della licenza di porto di fucile per uso caccia, ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e, con motivi aggiunti, la revoca questorile della licenza, il silenzio-rigetto del ricorso gerarchico e gli atti presupposti, tra cui il ritiro cautelare delle armi. Ha dedotto violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., sviamento, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente accertato né circostanziato il concreto pericolo di abuso delle armi. Ha inoltre dedotto violazione degli artt. 97 e 24 Cost., lamentando la lesione del giusto procedimento e del diritto di difesa per la mancata messa a disposizione dei documenti necessari alla piena difesa nella fase procedimentale. La vicenda traeva origine dal grave lutto familiare conseguente al suicidio della figlia del ricorrente, evento riferito dall’interessato a un appartenente all’Arma dei Carabinieri e ritenuto dall’Amministrazione indicativo della necessità di adottare misure preventive a tutela dell’incolumità del ricorrente e della coniuge.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che i procedimenti in materia di armi hanno natura cautelare e preventiva e mirano ad anticipare la tutela della sicurezza pubblica, sicché l’Amministrazione deve formulare una valutazione tecnica e prognostica sul pericolo di abuso delle armi secondo un ragionamento induttivo e probabilistico, senza necessità di raggiungere il grado di certezza richiesto in sede penale. È sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del più probabile che non. Nel caso concreto il bilanciamento degli interessi è stato ritenuto ragionevole, poiché, considerando il particolare contesto temporale e familiare, l’Amministrazione ha attribuito prevalenza alla sicurezza e all’incolumità del ricorrente e della coniuge rispetto agli interessi meramente sportivi connessi al porto d’armi. Il giudizio amministrativo sull’affidabilità del detentore non ha natura sanzionatoria e non richiede condanne penali, denunce o un abuso già accertato: possono rilevare anche elementi soltanto minimamente indicativi di un possibile pericolo. Il TAR ha inoltre rilevato il rapporto di presupposizione tra divieto prefettizio di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. e revoca questorile del porto d’armi: una volta adottato il divieto prefettizio, la revoca della licenza costituisce conseguenza diretta e vincolata. Le spese sono state compensate. Il giudice ha precisato che, decorso un periodo di tempo rilevante, il ricorrente potrà presentare una nuova istanza per la detenzione e il porto d’armi, da sottoporre a nuova valutazione amministrativa.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Consente l’adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti sulla base di una valutazione preventiva dell’affidabilità e del pericolo di abuso.
artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
La revoca della licenza di porto d’armi consegue direttamente e in modo vincolato all’adozione del divieto prefettizio di detenzione.
artt. 97 e 24 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente in relazione al giusto procedimento e al diritto di difesa; le relative censure sono state respinte.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Riguardano la comunicazione di avvio del procedimento impugnata con motivi aggiunti; il testo non individua una specifica violazione accolta dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- I procedimenti amministrativi in materia di detenzione e porto d’armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e sono diretti ad anticipare la tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone.
- La valutazione dell’affidabilità del detentore di armi e del rischio di abuso può fondarsi su un giudizio prognostico, induttivo e probabilistico, che non richiede la certezza propria dell’accertamento penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del più probabile che non.
- Il divieto di detenzione di armi può essere adottato anche in assenza di condanne penali, denunce o abusi già verificatisi, quando emergano elementi anche soltanto minimamente indicativi di una situazione di pericolo incompatibile con la detenzione di armi.
- Nel bilanciamento tra l’interesse privato al porto o alla detenzione di armi e l’interesse pubblico alla sicurezza, possono prevalere le esigenze preventive di tutela dell’incolumità anche rispetto a interessi meramente sportivi o ricreativi del privato.
- Tra il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca questorile della licenza di porto d’armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria; adottato il divieto prefettizio, la revoca della licenza costituisce conseguenza vincolata.
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