Ordinanza n. 2215/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note ministeriali del 16 marzo 2026 e 21 aprile 2026, recanti la decadenza dall’autorizzazione all’attivazione della classe quinta collaterale
Esito
Favorevole al ricorrente (istituto paritario)
Prevale il privato
La controversia
L’ente gestore dell’istituto scolastico paritario ha proposto, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., un incidente di esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 4541 del 18 dicembre 2025. Ha dedotto che le note ministeriali del 16 marzo 2026 e del 21 aprile 2026, disponendo la decadenza dell’istituto dall’autorizzazione all’attivazione della classe V collaterale, fossero elusive e violative del dictum cautelare. Tale ordinanza aveva consentito la prosecuzione dell’anno scolastico imponendo un modello di collaborazione continua tra Ministero e istituto, fondato sull’obbligo dell’istituto di aggiornare settimanalmente il Ministero circa la frequenza scolastica e sugli obblighi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. L’appellante ha inoltre invocato la tutela dell’interesse preminente degli studenti a non interrompere il percorso formativo e a concludere l’anno scolastico con lo svolgimento dell’esame di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di esecuzione. Ha interpretato l’ordinanza cautelare come diretta a consentire la prosecuzione dell’anno scolastico nell’ambito di una dialettica fattiva e continua tra Ministero e istituto, nel rispetto dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. Ha ritenuto che, in presenza di eventuali violazioni degli obblighi di rendicontazione settimanale, il Ministero fosse tenuto a contestarle tempestivamente all’istituto. Poiché le note del 16 marzo e del 21 aprile 2026 si riferivano a una violazione protrattasi per mesi senza che, nel periodo successivo alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare e anteriore alla prima nota, fosse stata formulata alcuna contestazione formale e tempestiva, le note sono state considerate adottate in contrasto con il modello di azione delineato dall’ordinanza e quindi dichiarate inefficaci. Il Ministero è stato ordinato di porre in essere ogni adempimento eventualmente necessario per consentire all’istituto di concludere l’anno scolastico mediante lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato. Il Collegio ha escluso la nomina di un commissario ad acta, ritenendo la particolare urgenza incompatibile con la relativa procedura, e non ha applicato una penalità di mora, in assenza di motivi eccezionali. Le spese dell’incidente di esecuzione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
istanza ex art. 59 c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per promuovere l’incidente di esecuzione dell’ordinanza cautelare e ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti ritenuti elusivi o violativi del comando giudiziale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
obblighi di collaborazione e buona fede a cui devono essere improntati i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione
Il principio di collaborazione e buona fede è stato assunto quale parametro del comportamento ministeriale nell’attuazione dell’ordinanza cautelare, imponendo la contestazione tempestiva degli eventuali inadempimenti dell’istituto.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione di un’ordinanza cautelare, il giudice deve interpretare il comando cautelare considerando il suo significato complessivo, le modalità collaborative da esso delineate e le esigenze cautelari sostanziali che ne hanno giustificato l’adozione.
- Quando un’ordinanza cautelare impone o presuppone un rapporto continuativo di collaborazione tra amministrazione e privato, l’amministrazione non può attendere per un periodo prolungato prima di contestare formalmente eventuali inadempimenti rilevanti ai fini dell’adozione di misure pregiudizievoli.
- L’adozione tardiva di un provvedimento sfavorevole fondato su violazioni non contestate tempestivamente può risultare incompatibile con il paradigma comportamentale stabilito dall’ordinanza cautelare e comportare l’inefficacia dell’atto nel giudizio di esecuzione.
- L’esecuzione di una misura cautelare deve essere orientata anche alla salvaguardia concreta dell’interesse sostanziale posto a fondamento della tutela, soprattutto quando siano coinvolti interessi degli studenti alla continuità e alla conclusione del percorso formativo.
- La nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora non costituiscono conseguenze automatiche dell’inottemperanza: la prima può essere incompatibile con l’urgenza della situazione e la seconda richiede motivi eccezionali.
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