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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la cartella di pagamento emessa dopo l'estinzione del giudizio di rinvio conseguente alla mancata riassunzione, nei termini di legge, del processo cassato con rinvio dalla Corte di cassazione. Sosteneva che l'estinzione dovesse comportare l'inefficacia dell'atto impositivo e consentire la riproposizione delle questioni non esaminate perché assorbite. In subordine, deduceva una violazione dell'art. 111 Cost. per asserita disparità tra contribuente e amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha stabilito che, in caso di estinzione del giudizio per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio, l'atto impositivo diventa definitivo, perché è l'oggetto del processo e non un atto processuale soggetto a estinzione. Pertanto, la contribuente non poteva più impugnare l'atto né riproporre le questioni rimaste assorbite. È stata inoltre esclusa qualsiasi disparità processuale, poiché anche la contribuente aveva la facoltà di riassumere il giudizio. L'Impresa M. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63

    Norma richiamata in materia di riassunzione del processo tributario davanti al giudice di rinvio.

    La mancata riassunzione nei termini determina l'estinzione del giudizio; tale effetto non rende inefficace l'atto impositivo, che può divenire definitivo.

  • Art. 393 c.p.c.

    Norma richiamata per gli effetti della mancata riassunzione del giudizio rinviato dalla Corte di cassazione.

    L'omessa riassunzione comporta l'estinzione del processo, ma l'estinzione riguarda il procedimento e non l'atto sostanziale oggetto dell'impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti dell'estinzione del processo tributario.

    La disciplina dell'estinzione non comporta l'inefficacia dell'atto impositivo impugnato; al contrario, l'atto può consolidarsi e diventare definitivo.

  • Art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare una presunta disparità di trattamento processuale.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di parità, poiché entrambe le parti avevano la facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di cassazione dispone il rinvio, la parte interessata deve riassumere il giudizio entro il termine previsto dalla legge; l'inerzia può determinare l'estinzione del processo.
  • L'estinzione del processo tributario non elimina automaticamente l'atto impositivo impugnato: quest'ultimo può diventare definitivo e non essere più contestabile.
  • Dopo l'estinzione per mancata riassunzione non è normalmente possibile riproporre in un nuovo giudizio le questioni che erano rimaste assorbite nel precedente processo.
  • La responsabilità processuale per la mancata riassunzione ricade sulla parte che, pur avendone la facoltà, non ha riattivato il giudizio; non si configura una disparità solo perché l'estinzione produce conseguenze sfavorevoli al contribuente.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare tempestivamente il dispositivo della sentenza di cassazione, il termine per la riassunzione e gli adempimenti necessari per evitare il consolidamento dell'atto impositivo.

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