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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41965/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: a) la mancata considerazione della riqualificazione giudiziale del fatto in concorso esterno in associazione mafiosa (sentenza di primo grado che ha derubricato la fattispecie); b) la violazione e il mancato rispetto del dictum della Corte costituzionale (richiamato nella motivazione) relativo allart. 275, comma 3, c.p.p., che rende relativa la presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria rispetto al concorso esterno; c) la motivazione generica e contraddittoria sul pericolo di reiterazione, senza analisi individualizzata delle condizioni personali, della natura della condotta e degli elementi di novità invocati (pena già inflitta in primo grado, lontananza dai luoghi di operatività della cosca, condotta residuale di mediatore nellacquisto di automezzi, e trattamenti cautelari concessi ad altri coindagati). Il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazione delle norme processuali in materia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato lordinanza impugnata e rinviato al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia correttamente considerato la rilevanza della riqualificazione in concorso esterno, né abbia applicato correttamente il principio secondo cui, dopo gli interventi normativi e le pronunce costituzionali, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere rispetto al concorso esterno non è assoluta. Inoltre la motivazione del Tribunale sul pericolo di reiterazione è stata ritenuta generica e non confrontata con elementi individualizzati; pertanto la decisione di rigetto è stata annullata e rinviata per nuovo esame. La Corte ha disposto anche lautomatica trasmissione del provvedimento al direttore dellistituto penitenziario ai sensi dellart. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina lassociazione di tipo mafioso; rilevante per la distinzione tra partecipazione organica e concorso esterno e per valutare la presunzione cautelare connessa ai reati di mafia

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda la presunzione circa ladeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati di particolare gravità. La Corte sottolinea che, dopo la giurisprudenza costituzionale e la riforma del 2015, tale presunzione non è assoluta rispetto al reato di concorso esterno e richiede valutazione relativa e individualizzata

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo allappello contro le ordinanze, cui si riferisce lillustrazione del procedimento di appello cautelare promosso dalla difesa

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di ambito di applicazione delle presunzioni cautelari e della loro relativizzazione per alcune fattispecie indicate dalla norma

  • art. 309, co. 7 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento e rinvio

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione al direttore dellistituto penitenziario a seguito di determinate decisioni cautelari; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2015 e n. 48/2015

    Richiamate per il principio che ha dichiarato lillegittimità dellequiparazione automatica del concorso esterno alla partecipazione organica allassociazione mafiosa e per lindicazione che la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria non deve essere interpretata in senso assoluto rispetto al concorso esterno

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come concorso esterno in associazione mafiosa rende relativa, e non automatica, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere: il giudice deve rivalutare le esigenze cautelari alla luce della nuova qualificazione
  • Il giudice delle misure deve motivare in modo specifico e individualizzato il pericolo di reiterazione, indicando fatti e condizioni personali che giustifichino linasprimento o il mantenimento della custodia carceraria; motivazioni generiche sono insufficienti
  • Il semplice trascorrere del tempo in custodia, la mera comparazione con misure concesse ad altri imputati o la gravità sommaria dellinquadramento non sono di per sé elementi idonei a negare misure meno afflittive senza ulteriore prova
  • Le decisioni su misure cautelari richiedono un esame caso per caso, con attenzione al contributo effettivo fornito dallindagato allorganizzazione, alla persistenza di interessi comuni e alla concreta possibilità di reiterazione, incluso il pericolo di azione tramite terzi solo se adeguatamente provato
  • In mancanza di un corretto confronto con la riqualificazione giuridica intervenuta in sede di merito, la decisione cautelare è vulnerabile di annullamento e rinvio da parte della Cassazione

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