Sentenza del 04/12/2015 n. 24769 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso della differenza tra le somme versate con riserva durante la riscossione frazionata, per evitare l'espropriazione immobiliare, e l'importo dovuto per definire la lite fiscale ai sensi della L. n. 289/2002, art. 16. Sosteneva che il condono non avesse fatto venir meno la riserva di ripetizione e che l'Amministrazione dovesse agire secondo correttezza, trasparenza e buon andamento. In subordine, contestava la legittimità costituzionale della norma per una presunta disparità di trattamento tra chi aveva già effettuato versamenti coattivi e chi non aveva versato somme prima del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, una volta definita agevolmente la lite fiscale, le somme già versate anteriormente e riferite allo stesso rapporto tributario non sono normalmente rimborsabili. L'unica eccezione prevista dall'art. 16, comma 5, riguarda il caso di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, situazione non ricorrente nel caso esaminato. La scelta tra proseguire il giudizio ordinario e aderire al condono è stata ritenuta libera e alternativa, escludendo la violazione del principio di uguaglianza. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 5
Il recupero delle maggiori somme versate anteriormente alla definizione agevolata è ammesso nel caso eccezionale di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.
La definizione delle liti pendenti estingue il rapporto tributario litigioso e, di regola, impedisce il rimborso delle somme già versate per lo stesso rapporto. Il rimborso è ammesso soltanto nell'ipotesi derogatoria prevista dalla norma.
Costituzione, art. 3
La Corte ha escluso la violazione del principio di uguaglianza perché il contribuente può scegliere liberamente tra proseguire il giudizio ordinario oppure aderire alla definizione agevolata, trattandosi di regimi alternativi.
Costituzione, art. 97
Il richiamo ai principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell'Amministrazione non consente di superare gli effetti legali della definizione agevolata né di ottenere il rimborso in assenza dei presupposti normativi.
Massime di principio
- L'adesione a un condono o a una definizione agevolata comporta normalmente l'accettazione di un regime transattivo e la rinuncia a far valere, per lo stesso rapporto tributario, pretese di rimborso relative a somme già versate.
- Il pagamento effettuato con riserva, anche se determinato dalla minaccia o dall'avvio di procedure esecutive, non garantisce il rimborso dopo l'adesione alla definizione agevolata, salvo che la legge preveda espressamente un'eccezione.
- Prima di aderire a una definizione agevolata occorre confrontare il possibile vantaggio della chiusura della lite con la rinuncia agli effetti eventualmente favorevoli del giudizio ordinario, incluso il rimborso di somme già pagate.
- Le eccezioni al principio di irripetibilità devono essere interpretate restrittivamente e devono risultare chiaramente dai presupposti stabiliti dalla norma, come la totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.
- L'eventuale comportamento poco trasparente dell'Amministrazione, da solo, non crea un diritto al rimborso in contrasto con la disciplina legislativa della definizione agevolata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 2107 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 2119 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 dic 2015Sentenza del 04/12/2015 n. 2122 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →