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Ordinanza

Ordinanza n. 5560/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione ed adozione delle misure cautelari ritenute opportune: - del d.p.r. 21 novembre 2025, notificato ai ricorrenti il 29 dicembre 2025, di scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e di nomina della Commissione straordinaria per la gestione del comune di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 143 Tuel, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 5 dell’8 gennaio 2026; - della relazione resa dal Ministro dell’interno il 13 novembre 2025; - della deliberazione assunta nella riunione del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025 di scioglimento del Consiglio Comunale; - del decreto prefettizio di nomina della Commissione per la provvisoria amministrazione del comune di -OMISSIS-; - della relazione del Prefetto di Cosenza, prot. n. -OMISSIS- del 29 dicembre 2025, con omissis; - del decreto prefettizio di nomina della Commissione di accesso e del decreto di proroga di ulteriori tre mesi, non conosciuto, adottati dalla Prefettura di Cosenza; - della nota del 14 gennaio 2025 contenente richiesta di delega all’accesso presso il comune di -OMISSIS- e del conseguente decreto ministeriale di delega, non conosciuti; - di ogni atto connesso, propedeutico e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare della relazione della commissione d’accesso, non conosciuta, e di tutti i verbali e le relazioni della commissione d’accesso, nonché le informative e i rapporti di servizio eventualmente resi alla Prefettura anche dalle locali forze dell’ordine, del pari non conosciuti; nonché del parere reso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica;

Giustizia amministrativa202602801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: d.P.R. di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 TUEL e di nomina della Commissione straordinaria, con gli atti istruttori e presupposti della procedura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il d.P.R. 21 novembre 2025, notificato il 29 dicembre 2025, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale e nominata una Commissione straordinaria, nonché la proposta ministeriale, la deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti prefettizi, la relazione del Prefetto, gli atti relativi alla commissione di accesso e gli ulteriori documenti istruttori e informativi posti a fondamento del provvedimento. Alla camera di consiglio, il difensore ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo tuttavia l’acquisizione integrale degli atti riservati e non oscurati, necessari per articolare compiutamente le difese. Nel fascicolo risultavano presenti soltanto il decreto presidenziale, la proposta del Ministro dell’interno e una relazione prefettizia oscurata; mancavano la relazione prefettizia completa, gli atti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli atti di nomina della commissione di accesso e la documentazione relativa all’attività da essa svolta.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla sospensione cautelare, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive e l’abbinamento al merito. In funzione istruttoria ha ordinato alle amministrazioni di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, l’intera documentazione relativa alla procedura di scioglimento, completa degli allegati e priva di oscuramenti, inclusi gli atti della Prefettura, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, della commissione di accesso e quelli relativi all’attività da essa compiuta. Il deposito deve avvenire in formato digitale su supporto USB, con copia cartacea allegata. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di documenti classificati come riservati ai sensi dell’art. 42 l. 124/2007, l’amministrazione deve rispettare le cautele previste dal comma 8 della stessa disposizione; ha inoltre ricordato che la conoscenza degli atti è circoscritta allo stretto ambito processuale, ai sensi dell’art. 262 c.p. Gli atti sono stati rimessi al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di merito. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale base dei poteri istruttori del giudice amministrativo nel corso del giudizio.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    Disciplina richiamata in relazione alla relazione prefettizia posta a fondamento della procedura di scioglimento del consiglio comunale.

  • art. 42, commi 1, 2 e 8, l. 3 agosto 2007, n. 124

    Gli atti istruttori sono qualificati come documenti riservati; il loro deposito e la loro ostensione alle parti devono avvenire nel rispetto delle cautele previste dal comma 8.

  • art. 262 c.p.

    La conoscenza degli atti riservati acquisiti nel processo è circoscritta allo stretto ambito processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento amministrativo impugnato si fonda su atti istruttori riservati o parzialmente oscurati, il giudice amministrativo, per garantire l’effettività del diritto di difesa, può ordinare l’acquisizione in giudizio della documentazione completa e priva di oscuramenti, inclusi gli allegati e gli atti della procedura presupposta.
  • L’acquisizione processuale di documenti classificati come riservati deve essere accompagnata dal rispetto delle cautele previste dalla disciplina sul segreto o sulla classificazione e dalla limitazione della conoscenza degli atti allo stretto ambito processuale.
  • La rinuncia alla domanda cautelare comporta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive e non impedisce al giudice di disporre d’ufficio gli incombenti istruttori necessari alla trattazione della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieScioglimento dei consigli comunaliIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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