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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01359/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di primo grado a mesi sette di reclusione ed euro 15.000 di multa per avere l'imputato impiegato alle proprie dipendenze tre lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in fatto accertato l'11 settembre e il 9 ottobre 2018. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva due censure: vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza di non avere consapevolezza della irregolarità dei lavoratori, e mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero questioni di merito già esaminate in appello e mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte territoriale era congrua sia quanto alla consapevolezza del datore di lavoro della condizione di irregolarità dei lavoratori, sia quanto all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., giustificata dall'intensità del dolo e dall'abitualità delle condotte avvinte dalla continuazione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per qualificare la continuazione delle condotte contestate

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    norma incriminatrice relativa all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

  • art. 131-bis c.p.

    la non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa in ragione dell'intensità del dolo e dell'abitualità delle condotte

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione quando la censura si risolva nella mera riproposizione di questioni già esaminate dal giudice di appello.
  • La responsabilità del datore di lavoro per l'impiego di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno non è esclusa dalla sola allegazione di una buona fede soggettiva, ove il giudice di merito accerti che la condizione di irregolarità era conoscibile e che il datore era tenuto a verificarla al momento dell'assunzione e durante il rapporto.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la motivazione valorizzi l'intensità del dolo e l'abitualità della condotta, specie se i fatti sono plurimi e unificati dalla continuazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiImmigrazioneProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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