Cassazione Civile, Ordinanza n. 38111/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da due ordinanze-ingiunzione emesse per violazioni di carattere formale collegate a verbali ispettivi che avevano accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro tra una società e un lavoratore. In primo grado le ordinanze erano state annullate; la Corte d'appello aveva confermato l'annullamento ritenendo che la disciplina sanzionatoria invocata dall'amministrazione non potesse essere applicata perché la contestazione si fondava su un presupposto di subordinazione poi rivelatosi non coerente con la diversa ricostruzione del rapporto come collaborazione autonoma, emersa tardivamente. Con il ricorso per cassazione l'ispettorato deduceva nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare d'ufficio la disciplina ratione temporis vigente, di cui all'art. 3, comma 3, l. 73/2002 come modificato dall'art. 36-bis, comma 7, l. 248/2006, riferita ai lavoratori in generale e non solo ai subordinati, e che non avrebbe potuto ritenersi vincolata alla qualificazione dei fatti operata dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il principio iura novit curia consente al giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti allegati, ma non di porre a fondamento della decisione fatti diversi da quelli puntualmente allegati e contestati nel giudizio. Nel caso concreto, la questione non riguardava una mera riqualificazione giuridica di fatti immutati, bensì la modifica del fatto contestato, inizialmente individuato nel rapporto subordinato e solo tardivamente prospettato come collaborazione autonoma. Per tale ragione la Corte ha confermato il rigetto e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Il giudice può attribuire ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, ma solo a condizione che i fatti costitutivi della fattispecie applicata coincidano con quelli allegati in causa.
art. 112 c.p.c.
È vietato porre a base della decisione fatti diversi da quelli che siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli atti difensivi.
art. 3, terzo comma, l. 73/2002
La parte ricorrente ne invocava l'applicazione ratione temporis quale disciplina sanzionatoria vigente per i lavoratori in genere; la Corte non ne ha affermato l'applicazione al caso concreto perché ha ritenuto assorbente la questione del fatto contestato.
art. 36-bis, settimo comma, l. 248/2006
La norma è stata richiamata come modifica della disciplina sanzionatoria, ma la Corte ha escluso che potesse rilevare in assenza di corrispondenza tra fatto allegato e fatto posto a base della pretesa.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il principio iura novit curia consente al giudice di riqualificare giuridicamente i fatti allegati, ma non di sostituire ai fatti controversi altri fatti non ritualmente dedotti o contestati.
- La diversa qualificazione giuridica del rapporto è ammessa solo se i fatti storici rilevanti rimangono invariati; se muta il fatto costitutivo della pretesa, non si tratta di semplice riqualificazione ma di introduzione di un diverso thema decidendum.
- In sede di impugnazione di provvedimenti sanzionatori, la disciplina applicabile deve essere scrutinata sulla base del fatto contestato in giudizio; una diversa ricostruzione fattuale introdotta tardivamente non può fondare l'accoglimento della domanda o del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è infondato, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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