Ordinanza del 27/11/2017 n. 1858 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Fumus boni iuris - Non necessario - Danno grave e irreparabile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto tributario non è necessario dimostrare il fumus boni iuris. Occorrono invece la prova dell’iscrizione del processo nel ruolo generale della Cassazione e la dimostrazione di un danno grave e irreparabile. Tale danno ricorre quando il pagamento della pretesa tributaria mette concretamente a rischio la continuità aziendale, in ragione della contrazione del volume d’affari e dei ricavi, della limitata liquidità e dell’impossibilità di ottenere ulteriore credito. L’irreparabilità consiste nell’intollerabile sproporzione tra il pregiudizio immediato derivante dall’esecuzione e le concrete possibilità di risarcimento in caso di accoglimento del ricorso per cassazione.
Misure cautelari ex art. 62-bis d.lgs. 546/1992: sospensione per danno grave e irreparabile
Misure cautelari e sospensione dell’esecuzione
Il documento riguarda i presupposti per ottenere, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, quando il processo è pendente davanti alla Corte di cassazione.
Presupposti richiesti
La disposizione non impone al richiedente di dimostrare il fumus boni iuris, vale a dire la probabile fondatezza del ricorso per cassazione. La sospensione richiede invece:
- la prova dell’iscrizione del processo nel ruolo generale della Corte di cassazione;
- la dimostrazione dell’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza o dell’atto tributario.
Danno grave e continuità aziendale
Il danno grave e irreparabile sussiste quando l’adempimento della pretesa tributaria determina un concreto e serio pericolo per la continuità aziendale. La valutazione deve essere collegata alla situazione economica e finanziaria effettiva del contribuente.
Nel caso descritto, il pericolo per la prosecuzione dell’attività può essere desunto dalla concomitanza dei seguenti elementi:
- forte contrazione del volume d’affari;
- significativa riduzione dei ricavi;
- esiguità delle disponibilità liquide;
- impossibilità di ricorrere a ulteriori canali di credito.
Tali circostanze evidenziano che l’immediato pagamento della pretesa tributaria potrebbe compromettere l’equilibrio finanziario dell’impresa e impedirne la regolare operatività.
Nozione di irreparabilità
L’irreparabilità del danno non coincide necessariamente con l’impossibilità assoluta di ottenere in futuro la restituzione delle somme versate. Essa ricorre quando esiste un intollerabile scarto tra:
- il pregiudizio concreto prodotto dall’esecuzione della sentenza durante il giudizio di cassazione;
- le concrete probabilità di risarcimento o di recupero della perdita nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione.
La sospensione è quindi giustificata quando l’esecuzione immediata produce conseguenze economiche non adeguatamente compensabili dall’eventuale successivo esito favorevole del giudizio.
Principio applicabile
Il principio affermato è che, nell’ambito dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, la richiesta cautelare non deve essere sostenuta dalla prova del fumus boni iuris, ma esclusivamente dalla prova dell’iscrizione del ricorso nel ruolo generale della Cassazione e dalla dimostrazione specifica del danno grave e irreparabile. La compromissione della continuità aziendale, documentata dalla riduzione dell’attività, dalla scarsa liquidità e dall’assenza di ulteriori possibilità di finanziamento, costituisce elemento idoneo a integrare tale presupposto.
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