Ordinanza n. 2601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter, n. 14644/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, n. 14644/2024
Esito
La controversia
Le imprese appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 14644/2024. Nel corso del giudizio d'appello hanno chiesto il rinvio dell'udienza, rappresentando di avere presentato al GSE una richiesta ai sensi del Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica. Secondo le appellanti, l'eventuale accoglimento di tale richiesta avrebbe potuto far venir meno l'interesse alla decisione dell'appello. Il GSE non si è opposto all'istanza di rinvio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di rinvio ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., ritenendo sussistenti le condizioni per differire la trattazione, in ragione della possibile definizione della questione in sede amministrativa e della conseguente eventuale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giudiziale. La trattazione dell'appello è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale base per accogliere l'istanza di rinvio della trattazione, in presenza di una richiesta amministrativa potenzialmente idonea a far venir meno l'interesse alla decisione e in assenza di opposizione della parte appellata.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d'appello, la trattazione può essere rinviata quando una richiesta presentata all'amministrazione o al gestore competente sia potenzialmente idonea a definire la controversia e a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- L'assenza di opposizione della parte appellata costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'istanza di rinvio, ma il rinvio non definisce il giudizio né accerta la sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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