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Ordinanza

Ordinanza n. 2601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter, n. 14644/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, n. 14644/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le imprese appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 14644/2024. Nel corso del giudizio d'appello hanno chiesto il rinvio dell'udienza, rappresentando di avere presentato al GSE una richiesta ai sensi del Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica. Secondo le appellanti, l'eventuale accoglimento di tale richiesta avrebbe potuto far venir meno l'interesse alla decisione dell'appello. Il GSE non si è opposto all'istanza di rinvio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di rinvio ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., ritenendo sussistenti le condizioni per differire la trattazione, in ragione della possibile definizione della questione in sede amministrativa e della conseguente eventuale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giudiziale. La trattazione dell'appello è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata quale base per accogliere l'istanza di rinvio della trattazione, in presenza di una richiesta amministrativa potenzialmente idonea a far venir meno l'interesse alla decisione e in assenza di opposizione della parte appellata.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d'appello, la trattazione può essere rinviata quando una richiesta presentata all'amministrazione o al gestore competente sia potenzialmente idonea a definire la controversia e a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
  • L'assenza di opposizione della parte appellata costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'istanza di rinvio, ma il rinvio non definisce il giudizio né accerta la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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