Sentenza n. 4347/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 200/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento AGEA di ricalcolo e intimazione di pagamento del prelievo supplementare per le campagne lattiere dal 1997/98 al 2004/05, per complessivi euro 1.390.280,31
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 200/2025, che aveva respinto il ricorso contro il ricalcolo del prelievo supplementare relativo al regime delle quote latte. In appello ha dedotto, anzitutto, la prescrizione della pretesa, sostenendo l'applicabilità del termine quadriennale previsto dal regolamento CE n. 2988/1995 o, in subordine, del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.; ha lamentato inoltre l'assenza di prova della notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi, nonché il mancato adempimento di AGEA all'ordinanza istruttoria del TAR. Con un secondo motivo ha dedotto la prescrizione quinquennale degli interessi, senza indicare le specifiche campagne interessate né la decorrenza del termine. Con un terzo motivo ha sostenuto che il ricalcolo e la pretesa creditoria fossero illegittimi per contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le pronunce della Corte di giustizia in materia di quote latte, prospettando la nullità o comunque l'inefficacia degli atti e la possibilità di contestare l'illegittimità degli atti presupposti in occasione dell'impugnazione dell'atto esecutivo successivo. L'appellante si è altresì opposta alla produzione documentale effettuata da AGEA in appello ai sensi dell'art. 104 c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla prescrizione del capitale, ha ribadito che il credito relativo al prelievo supplementare non è una prestazione periodica e soggiace quindi al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non al termine quinquennale ex art. 2948 c.c. né al termine quadriennale ex art. 3, comma 1, del regolamento CE n. 2988/1995. Nel caso concreto, la prescrizione è stata comunque interrotta e il suo decorso è rimasto sospeso per effetto dei giudizi instaurati contro gli atti di imputazione dei prelievi, definiti con sentenze passate in giudicato, nonché per effetto delle intimazioni di pagamento e del provvedimento di ricalcolo. La documentazione prodotta da AGEA in appello è stata ritenuta ammissibile: sebbene, in linea generale, non sia consentito all'amministrazione colmare in appello una lacuna probatoria conseguente all'inosservanza di uno specifico ordine istruttorio del TAR, sono sempre ammissibili i documenti idonei a dimostrare la formazione di un giudicato, anche per evitare il contrasto tra giudicati; l'eccezione di giudicato esterno è inoltre rilevabile d'ufficio e non è soggetta ai limiti dell'art. 104 c.p.a. Il motivo sulla prescrizione degli interessi è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché si limitava a richiamare l'art. 2948 c.c. senza individuare campagne, importi o decorrenza del termine. Il motivo relativo alla violazione del diritto unionale è stato respinto perché l'eventuale contrasto dell'atto amministrativo con il diritto dell'Unione determina annullabilità, non nullità, e deve essere fatto valere mediante tempestiva impugnazione dell'atto originariamente viziato entro il termine decadenziale di sessanta giorni. Non è possibile dedurre per la prima volta il vizio dell'atto presupposto impugnando un successivo atto esecutivo, quando l'imputazione del prelievo sia stata già impugnata senza successo e sia coperta da giudicato. Il giudice ha inoltre precisato che, in assenza di una domanda di autotutela, non era controverso alcun obbligo dell'amministrazione di riesaminare gli atti definitivi alla luce delle successive pronunce della Corte di giustizia; il principio di certezza del diritto impedisce, di regola, di rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative ormai definitive. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Il credito per prelievo supplementare nel regime delle quote latte è soggetto al termine ordinario decennale, trattandosi di una misura patrimoniale non avente natura periodica.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Il termine quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica al capitale del prelievo supplementare; la censura relativa agli interessi è stata comunque dichiarata inammissibile per genericità.
art. 3, comma 1, regolamento CE n. 2988/1995
Il termine breve quadriennale non si applica ai crediti derivanti dalle misure patrimoniali del regime delle quote latte, riconducibili alla disciplina unionale del mercato.
art. 2943 c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione anche quando il giudizio sia promosso dal debitore.
art. 2945, commi 1 e 2, c.c.
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
La prescrizione non decorre durante il giudizio instaurato contro l'atto presupposto e riprende secondo le regole ordinarie dopo la definizione con giudicato.
art. 104 c.p.a.
Il divieto di nuovi documenti in appello non impedisce l'ammissione dei documenti attestanti la formazione di un giudicato, la cui rilevanza può essere rilevata anche d'ufficio.
art. 106 c.p.a.
La necessità di evitare un contrasto tra giudicati giustifica l'ammissione in appello dei documenti relativi al giudicato esterno.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il rischio di revocazione per contrasto tra giudicati costituisce ulteriore ragione per ammettere la produzione di documenti comprovanti un giudicato.
art. 8-quinquies, comma 1, l. n. 33/2009
Le intimazioni di pagamento emesse ai sensi della disposizione possono costituire atti rilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione del prelievo supplementare.
art. 3 l. n. 241/1990
La questione relativa all'indicazione dell'autorità cui proporre ricorso era stata respinta dal TAR come mera irregolarità, non incidente sulla validità dell'atto.
art. 60 c.p.a.
La violazione del diritto unionale da parte di un provvedimento amministrativo deve essere dedotta mediante tempestiva azione di annullamento entro il termine decadenziale previsto.
Massime di principio
- Il credito relativo al prelievo supplementare nel regime delle quote latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, perché il prelievo costituisce una misura patrimoniale imposta per salvaguardare il sistema delle quote e non una prestazione periodica; non si applicano né il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c. né, per tale ragione, il termine quadriennale dell'art. 3, comma 1, del regolamento CE n. 2988/1995.
- La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio amministrativo avente ad oggetto l'atto presupposto interrompe la prescrizione anche quando il giudizio sia stato promosso dal debitore; se l'interruzione deriva dall'instaurazione del giudizio, la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.
- Il divieto di produrre nuovi documenti in appello non impedisce l'acquisizione di documenti che attestino la formazione di un giudicato esterno; tali documenti devono essere ammessi quando ciò sia necessario a evitare il contrasto tra giudicati, anche se la parte li abbia omessi in primo grado nonostante un ordine istruttorio, poiché l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio.
- La contrarietà di un provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione europea integra, di regola, un vizio di violazione di legge che comporta annullabilità e non nullità; il vizio deve essere dedotto entro il termine decadenziale contro il primo atto che ne è affetto e non può essere fatto valere, per la prima volta, impugnando un successivo atto meramente esecutivo.
- La definitività di un provvedimento amministrativo non viene meno automaticamente per effetto di una successiva pronuncia della Corte di giustizia incompatibile con l'atto; salvo gli strumenti di autotutela e gli eventuali rimedi risarcitori, il principio di certezza del diritto impedisce di rimettere continuamente in discussione rapporti amministrativi ormai esauriti.
- Una censura sulla prescrizione degli interessi è inammissibile per genericità quando non individui le specifiche poste, le campagne interessate e la data iniziale dalla quale dovrebbe decorrere il termine prescrizionale invocato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →