Sentenza del 13/02/2019 n. 4187 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'assoggettamento a ICI di un immobile utilizzato per la trasformazione di prodotti agricoli, sostenendo che possedesse i requisiti di ruralità e che tali requisiti dovessero produrre effetti retroattivi per i cinque anni anteriori alla domanda di variazione catastale, anche se l'immobile era originariamente censito in categoria D/8. La società denunciava inoltre che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia vincolante, nel giudizio ICI, alla sentenza resa nel diverso giudizio catastale contro l'Agenzia del Territorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la conclusione della CTR secondo cui il giudicato formatosi nel procedimento catastale impedisse di applicare la disciplina sopravvenuta sulla retroattività quinquennale della ruralità. La sentenza catastale, infatti, era intervenuta tra parti diverse, ossia la società e l'Agenzia del Territorio, mentre nel giudizio ICI la controparte era il Comune; pertanto non poteva vincolare quest'ultimo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché verifichi se la nuova unità immobiliare classificata D/10 e oggetto della domanda di ruralità possa beneficiare della retroattività quinquennale anche per le annualità ICI 2007 e 2008. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)
L'immobile rurale non è soggetto a ICI.
L'esenzione ICI per i fabbricati rurali è collegata al riconoscimento catastale della ruralità secondo la disciplina applicabile.
D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994
Individua i requisiti necessari affinché un fabbricato possa essere considerato rurale.
D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106/2011
Domanda di variazione catastale basata su autocertificazione attestante il possesso continuativo dei requisiti di ruralità nel quinto anno antecedente.
Consente al contribuente di chiedere il riconoscimento catastale della ruralità mediante apposita domanda e autocertificazione.
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214/2011
Stabilisce gli effetti delle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità.
D.M. 26 luglio 2012
Disciplina il classamento dei fabbricati rurali e l'annotazione catastale del requisito di ruralità, anche per immobili diversi dalla categoria D/10.
D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124/2013
Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione producono effetti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
La disciplina consente, ricorrendone le condizioni, di riconoscere retroattivamente per cinque anni gli effetti fiscali della ruralità catastale.
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.
Il giudicato esterno vincola, di regola, solo le medesime parti; una sentenza resa tra contribuente e Agenzia del Territorio non è automaticamente vincolante nel giudizio ICI tra contribuente e Comune.
Cass., Sezioni Unite, n. 1865/2009
Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento.
Per l'esenzione ICI rileva il riconoscimento catastale della ruralità; se l'immobile è censito in una categoria diversa, il contribuente deve attivare gli strumenti catastali e processuali appropriati.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI per ruralità, non è normalmente sufficiente dimostrare il solo utilizzo agricolo concreto dell'immobile: occorre verificare il corretto riconoscimento catastale della ruralità, tramite categoria D/10, categoria A/6 o annotazione prevista dalla normativa.
- Le domande di variazione catastale presentate secondo la procedura prevista dalla legge possono produrre effetti retroattivi fino al quinto anno precedente, purché siano rispettate le condizioni procedurali e sostanziali e l'immobile interessato sia correttamente identificato.
- Un giudicato formatosi in una controversia catastale non vincola automaticamente il Comune nel successivo giudizio tributario se il Comune non era parte di quel giudizio.
- La soppressione di una particella o unità immobiliare e la creazione di una nuova unità tramite DOCFA richiedono particolare attenzione: la retroattività deve essere valutata con riferimento all'immobile risultante dalla variazione e alla continuità giuridica e catastale dimostrata.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria sull'esenzione: comporta soltanto l'annullamento della precedente decisione e impone al giudice di merito una nuova verifica dell'applicabilità della retroattività agli anni d'imposta contestati.
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