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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8404/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua del ricorrente. In cassazione Caruso deduceva: (1) violazione di legge in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sostenendo che il Tribunale aveva valutato in modo incongruo i presupposti per l'affidamento, senza tenere conto del percorso rieducativo e delle prospettive lavorative del ricorrente; (2) violazione di legge in riferimento all'art. 58-ter ordinamento penitenziario, sostenendo che il Tribunale aveva rifiutato l'affidamento sul presupposto dell'assenza di istanza di accertamento della collaborazione, giudicata irrilevante alla luce della richiesta di scissione del cumulo delle pene.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente era stato liberato per espiazione della pena l'11/11/2021, antecedentemente alla data di decisione (09/02/2022), per cui sono venute meno le esigenze di attualità e di concreta utilità dell'impugnazione. La Corte si limita ad applicare la nozione giurisprudenziale di interesse a impugnare (finalità negativa e positiva, attualità e concretezza) e non si pronuncia nel merito sulle questioni poste riguardo all'art. 47 e all'art. 58-ter poiché il processo si estingue per mancanza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Il ricorrente invocava questa norma per contestare la valutazione dei presupposti per l'affidamento in prova (valutazione del percorso rieducativo e delle prospettive lavorative). Tuttavia la Corte non ha esaminato il merito della norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 58-ter, Ordinamento penitenziario

    Richiamata dal ricorrente con riferimento all'accertamento della collaborazione; anche questa questione non è stata valutata sul merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte applica la nozione di 'interesse a impugnare' prevista da questa norma in senso utilitaristico: l'interesse deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia al momento della decisione, con finalità negative (rimozione di svantaggio) e positive (conseguimento di utilità). La sopravvenuta espiazione della pena ha fatto venire meno tale interesse.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare in sede penale richiede concretezza e attualità al momento della decisione: se la sentenza o ordinanza impugnata cessa di produrre effetti pratici (es. perché il ricorrente ha espiato la pena), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La Corte di legittimità può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate dall'appello.
  • Quando si impugna un provvedimento che concede o rigetta benefici penitenziari, è essenziale dimostrare che l'accoglimento dell'impugnazione avrebbe ancora una utilità concreta (ad es. altererebbe lo stato detentivo o produrrebbe effetti pratici residui).
  • Se sussistono effetti collaterali o conseguenze non estinte dalla liberazione (ad es. profili civili, antecedenti che incidono su ulteriori misure), è opportuno argomentare espressamente che l'impugnazione mantiene un'utilità pratica nonostante la cessazione della detenzione.
  • Per preservare la possibilità di un riesame in caso di liberazione imminente, è consigliabile impugnare tempestivamente e documentare la persistenza di effetti rilevanti dell'atto impugnato; in mancanza, si rischia l'inammissibilità per mancanza di interesse.
  • Le questioni procedurali (es. richieste di accertamento della collaborazione, scissione del cumulo) devono essere tempestivamente sollevate e adeguatamente motivate, ma restano comunque soggette alla verifica dell'attualità dell'interesse a impugnare.

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