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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28302/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

Alcuni condomini di un edificio in Verona avevano proposto denuncia di nuova opera contro i proprietari confinanti che avevano ottenuto il permesso amministrativo per costruire nuove unità abitative. Secondo la prospettazione attorea, l'intervento edilizio avrebbe messo in pericolo la stabilità dell'edificio condominiale. Il Tribunale, in via cautelare e poi nel merito, aveva accolto la domanda e vietato l'inizio o la prosecuzione dei lavori. La Corte d'appello di Venezia, invece, riformando la decisione, aveva rigettato la domanda sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, che escludeva problemi statici per l'edificio, ritenendo che il giudice di primo grado avesse svalutato senza adeguata ragione la ctu e avesse fondato il pericolo in modo apodittico, oltre a ritenere che l'onere della prova della pericolosità gravasse sugli attori. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi, cumulando censure per violazione degli artt. 1172, 2697, 2727, 2729 c.c. e di varie norme processuali, deducendo in sintesi: mancata considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti geognostici; impossibilità per gli attori di assolvere l'onere probatorio senza allegazioni sui piani esecutivi; insufficiente dimostrazione delle censure dell'appellante; erronea allocazione dell'onere di dimostrare le cautele idonee ad escludere il rischio; supposizione apodittica che i resistenti avrebbero seguito gli accorgimenti tecnici; omessa decisione sul merito e motivazione insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente plurime, mirassero in sostanza a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Ha osservato che la Corte d'appello, aderendo alle conclusioni dei consulenti, aveva escluso l'esistenza del pericolo richiesto dall'art. 1171 c.c.; che la necessità di eseguire l'opera secondo regole dell'arte non è, di per sé, sufficiente a fondare il divieto della nuova opera; e che l'azione resta comunque riproponibile se, in concreto, le modalità esecutive risultino pericolose. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando il principio per cui è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura del materiale probatorio. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha ribadito che essa non può tradursi nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha infine applicato l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dichiarando la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    La denuncia di nuova opera presuppone l'esistenza di un pericolo attuale o concreto per la cosa altrui; la sola necessità che l'opera sia eseguita con cautele tecniche non basta a giustificare il divieto, se il pericolo è escluso dalle risultanze tecniche.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la pericolosità dell'opera grava sulla parte che agisce in denuncia di nuova opera; tuttavia la censura non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, senza uno specifico accoglimento della censura, nell'ambito di doglianze sostanzialmente dirette al riesame del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, senza autonoma affermazione decisoria, nell'ambito di censure che miravano alla diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 342 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti nel quadro di doglianze processuali, ma la Corte ha ritenuto che il nucleo delle critiche investisse in realtà il merito e la valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non è emerso un effettivo vizio di omessa pronuncia; la Corte ha qualificato le censure come tentativo di riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma non è configurabile per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ricorre solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale natura o viceversa.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate, ma non è stato ravvisato un vizio di motivazione apparente o mancante tale da superare il filtro di ammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono più consentite censure sulla sufficienza o sulla mera logicità della motivazione, salvo il difetto assoluto di motivazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il controllo di inammissibilità opera motivo per motivo e consente di dichiarare l'inammissibilità quando il ricorso si risolva in censure inconsistenti o meramente reiterative di questioni di merito già decise conformemente a un orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, va dichiarato l'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione di denuncia di nuova opera il giudice deve verificare la concreta sussistenza del pericolo per la cosa altrui; la sola astratta possibilità che l'opera, se eseguita male, possa arrecare danno non basta a fondare il divieto.
  • La prova della pericolosità dell'opera incombe su chi agisce, ma la contestazione in Cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a prove non legali efficacia di prova legale o ponga a base della decisione prove non dedotte o fuori dai limiti di legge; non basta contestare il peso dato alle prove.
  • Se il giudice di merito esclude il pericolo sulla base di una consulenza tecnica aderente alle conclusioni degli esperti, la censura che miri a opporre una diversa lettura tecnica dei fatti è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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