Sentenza n. 377/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione del provvedimento emesso dalla M.C.T.C. di Ancona - n. -OMISSIS- di revoca della patente di guida n. -OMISSIS-di categ. B, rilasciata in data 21.2.2023 alla signora -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio. Ha precisato che la causa potrà essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Atto impugnato: provvedimento di revoca della patente di guida di categoria B
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Ancona con cui è stata revocata la patente di guida rilasciata il 21 febbraio 2023. Il TAR ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando precedenti sentenze dello stesso Tribunale, una delle quali confermata dal Consiglio di Stato, secondo cui le controversie aventi a oggetto la revoca della patente di guida appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il difensore della ricorrente si è rimesso alla decisione del Collegio.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dalla disposizione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Le controversie relative ai provvedimenti di revoca della patente di guida appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e non a quella del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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